DECRETO 25 gennaio 2012 - Disposizioni applicative dell''articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito di «stabilimento» di cui all''articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l''attivita'' di trasportatore su strada ...

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'art. 5 del regolamento n. 1071/2009, che prevede le condizioni relative al requisito di stabilimento;

Visto l'art. 5 del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che prevede che con decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' sono stabilite le modalita' per soddisfare il requisito di «stabilimento», i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, le caratteristiche che deve avere la sede operativa, nonche' le modalita' di dimostrazione del possesso delle stesse;

Considerato l'ordinamento giuridico vigente e, in particolare, la possibilita' di conservazione e tenuta della contabilita' presso un domiciliatario fiscale;

Ritenuto che per le societa' di persone e per le societa' a responsabilita' limitata unipersonali il requisito di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1071/2009 possa essere individuato anche presso la residenza anagrafica di un amministratore tramite elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 del codice civile;

Ritenuto, inoltre, che per le imprese di trasporto su strada di cose associate ai consorzi o alle cooperative iscritti alla sezione speciale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il requisito di stabilimento possa essere individuato presso la sede effettiva e stabile e la sede operativa di detti consorzi o di dette cooperative;

Ritenuto che per sede operativa debba intendersi il luogo dove avviene la manutenzione dei veicoli in disponibilita';

Considerato che occorre dettare una disciplina transitoria per le imprese che sono state autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) 1071/2009 e di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' soddisfatto dalle imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi se rispettano le seguenti condizioni:

    1. fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano;

    2. una volta concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1071/2009;

    3. svolgono in modo efficace e continuativo le attivita' concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano.

    Art. 2

    Caratteristiche del requisito e dimostrazione

  2. La condizione di cui all'art. 1, lettera a), e' dimostrata e mantenuta:

    1. per tutte le imprese, nonche' per i consorzi e le cooperative...

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