DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 140 - Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 2003/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

6 febbraio 2003, n. L 31.

- La legge 31 ottobre 2003, n. 306 reca: ´Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.ª. - L'art. 1 cosi recita

´Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.ª.

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca

´Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.ª.

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 reca: ´Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.ª.

- La legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca: ´Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.ª.

- La legge 30 luglio 2002, n. 189, reca: ´Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asiloª.

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n. 303, reca: ´Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.ª.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª.

Note all'art. 1.

- Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca

´Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitarioª.

- La direttiva 2001/55 e' pubblicata in GUCE n. L. 212 del 7 agosto 2001.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per

  1. ´richiedente asiloª: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; b) ´stranieroª: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide; c) ´domanda di asiloª: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; d) ´Commissione territorialeª: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; e) ´minore non accompagnatoª: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; f) ´familiareª: i soggetti per i quali e' previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: ´testo unicoª, che si trovano nel territorio nazionale

    al momento della presentazione della domanda di asilo.

    Note all'art. 2.

    - La legge 24 luglio 1954, n. 72 reca: ´Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.ª.

    L'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

    286, citato nelle premesse, recita

    ´Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari

  2. coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora...

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