Nuovo amministratore di società SRL e richiesta di restituzione dei beni sociali confiscati

AutoreLuigi Favino
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Il provvedimento del Tribunale di Piacenza non appare condivisibile laddove, con riguardo all'istanza di dissequestro del nuovo amministratore della società, è stata emessa declaratoria di inammissibilità, evidentemente sulla base dell'assunto, formulato nella parte terminale della motivazione, per cui «le doglianze relative alla confisca potranno essere fatte valere in sede di gravame».

Trattasi di un'affermazione disallineata con riferimento all'orientamento costante della Corte Suprema.

Ed infatti il nuovo amministratore non è parte nel processo di cognizione nell'ambito del quale, con la sentenza del primo giudice, è stata disposta la confisca (anche) dei beni dei quali il medesimo ha chiesto la restituzione, e da ciò consegue che allo stesso è tassativamente preclusa - è stato già ritenuto - la strada dell'impugnazione della sentenza pur se limitatamente al capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale ed a mente - quindi - del disposto dell'art. 579 comma 3, c.p.p.

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Al terzo rimasto estraneo ai giudizio è invece pacificamente riconosciuta la facoltà di rivolgersi al Giudice procedente presentando istanza di restituzione del bene confiscato, ed attivando di conseguenza la procedura incidentale prevista e disciplinata dagli artt. 665 e seguenti c.p.p. e tale rimedio è altrettanto sicuramente possibile esperire già nel corso della fase cognitiva del processo, oltre che pure, invece, nella successiva fase esecutiva (cfr. in tal senso e da ultimo, Cass. II, 14 marzo-5 aprile 2001, n. 14146, Chiazzese).

D'altra parte, per concludere, il patrimonio di una società di capitali per giunta a responsabilità limitata è ben altra cosa rispetto a quella personale dei singoli soci, e fra le due entità in discorso non è, non fosse altro sul piano della normativa civilistica, corretto operare la benché minima commistione.

Il Tribunale ha presumibilmente considerato ed assunto a ragione giustificatrice della decisione di rigettare l'istanza di restituzione dei beni, un ragionamento alla cui base vi è la sensazione che, come è possibile evincere tra le righe del provvedimento, sia stato manifestato il convincimento che la persona dei vero proprietario dei preziosi sia da identificare in uno dei soci, giudicato e condannato in primo grado per il reato di usura, e destinatario - di conseguenza - della confisca disposta ex art. 12 sexies L. n. 356/1992, e che costui i beni medesimi detenesse per mera interposizione della persona...

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