Il contratto di lavoro sportivo: Patologie e rimedi tra diritto ordinario e diritto speciale

AutoreGiovanni Boggi
Pagine225-238

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@1. Il contratto di lavoro sportivo: Tipologia problematica

Il contratto di lavoro1sportivo è una species del genus contratto di lavoro, tanto che tradizionalmente viene inserito nella categoria dei rapporti di lavoro speciale, così come elaborata dalla dottrina risalente2 a fini più che altro classificatori.

Infatti, a tale contratto si applica una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella dettata dal codice civile in materia di rapporto di lavoro subordinato, e che trova la sua fonte giuridica principale nella legge 23 marzo 1981 n. 913.

Questa specialità sarebbe da rinvenire sia nella particolare posizione giuridica del prestatore di lavoro sia per il contesto nel quale si svolge la sua prestazione, sia, infine, per la particolare figura del datore di lavoro, la società sportiva4.

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Si tratta, infatti, di attività, quella sportiva, svolta in vari contesti di tempo e di luogo e con modalità differenti, anche sotto l’aspetto dei poteri datoriali, dal normale rapporto di lavoro subordinato5.

E un primo aspetto problematico da considerare è quello relativo alle principali tipologie di fonti giuridiche, che disciplinano il rapporto di lavoro sportivo: il codice civile, il contratto di lavoro individuale, il contratto di lavoro collettivo e la legge speciale.

È importante, infatti, anche ai fini delle disciplina da applicare alle patologie contrattuali, evidenziare i rapporti tra queste fonti. Il problema si pone in primis tra legge e contratto di lavoro collettivo: che succede in caso di contrasto normativo tra le due fonti? Prevale la legge o il contratto?

La risposta da parte della dottrina6 e della giurisprudenza maggioritaria7 è stata che il contratto collettivo, pur avendo forza di legge tra le stesse e pur essendo subordi- nato a questa nella gerarchia delle fonti, può derogare la legge solo nella parte in cui contiene disposizioni più favorevoli al prestatore di lavoro. La legge sancisce, infatti, le garanzie minime di tutela del lavoratore, tipico contraente debole nel rapporto contrattuale.

In secundis, va analizzato il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, che è così strutturato: il primo regolamenta dall’esterno il rapporto di lavoro, sostiPage 227tuendosi al contratto individuale in quelle parti in contrasto che non siano più favorevoli per il lavoratore8.

In alcune ipotesi, si ha un sovvertimento di questo principio di favor praestatoris: è la legge stessa che prevede trattamenti normativi per il lavoratore più sfavorevoli rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva9. Tutto questo alla luce del principio espresso dall’art. 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti10.

Ed allora nelle fattispecie concrete che l’operatore del diritto si trova ad affrontare, quale disciplina applicare quando si verificano quelle ipotesi che la dottrina tradizionalmente qualifica come cause di impossibilità sopravvenuta della prestazione? Non è pacifico, infatti, che si applichi la disciplina codicistica in materia contrattuale, ma si ritiene si possa derogare alla stessa sia con le disposizioni del codice civile in materia di rapporto di lavoro subordinato sia con le norme della legislazione speciale.

Inoltre, le cause di impossibilità sopravvenuta della prestazione che, secondo la disciplina generale del contratto avrebbero dovuto comportare la risoluzione del contratto, non sempre operano. Esse portano semplicemente ad una sospensione del rap- porto per un certo periodo di tempo, stabilito dai contratti collettivi, oltre il quale il rapporto potrà essere sciolto dalla parte interessata. Si pensi alle ipotesi di malattia e di infortunio, per le quali il rapporto non si estingue fino a che non provochi un’inidoneità del prestatore all’attività sportiva o comunque a quel fenomeno depreca- bile che viene denominato di eccessiva morbilità11.

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È allora interessante analizzare la fase patologica di questo tipo di contratto. Ossia le cause di invalidità e la relativa qualificazione come nullità o annullabilità, se non addirittura come inesistenza del contratto di lavoro sportivo12.

@2. I vizi contrattuali tra legislazione ordinaria e speciale

Vediamo, quindi, quali sono gli elementi fondamentali di tale contratto in senso negativo, ossia quelli la cui mancanza ne inficia la sua validità.

Innanzitutto, nel contratto deve essere inserito il tipo di attività da svolgersi e l’obbligo per lo sportivo professionista di rispettare le istruzioni tecniche e le prescri

zioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Che cosa succede se manca tale elemento nel contratto? Se si considera come elemento fondamentale del contratto, applicando l’art. 1418 c.c., si dovrebbe parlare di nullità del contratto per mancanza dell’oggetto. In realtà la dottrina giuslavoristica13, nel caso del lavoro sportivo, proprio perché è un rapporto di lavoro speciale, risulta maggiormente propensa a salvare il rapporto di lavoro, trasformandolo in un ordinario rapporto di lavoro subordi- nato14.

Del resto l’art. 4 della legge 1981, n.91 sancisce il principio di conservazione del contratto, sancendo al III° comma che «le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo», escludendo la nullità parziale se non addirittura totale, secondo le regole codicistiche in tema di nullità, del contratto de quo.

L’autonomia negoziale delle parti nel determinare il contenuto del contratto di lavoro sportivo è però limitata dalla legge. L’art.4, I co., della legge del 1981 stabilisce che il contratto tra società sportiva ed atleta professionista debba essere stipulato sulla base di quello tipo, predisposto conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

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@@2.1. Un elemento assai discusso: la forma del contratto

Analizziamo ora, dopo aver accennato al contenuto contrattuale, altri due elementi fondamentali del contratto di lavoro sportivo: la causa e la forma.

Nell’art. 4 della legge del 1981 sono indicate le caratteristiche del contratto di lavoro sportivo. Questo articolo sancisce che il rapporto di lavoro sportivo si realizza mediante assunzione diretta con la stipulazione di un contratto in forma scritta, conforme al contratto-tipo e il suo deposito presso la competente Federazione Sportiva Nazionale.

Dall’analisi dello stesso emerge che il contratto di lavoro sportivo è «una fattispecie complessa a formazione progressiva [...] in cui più fasi concorrono, con valenza e funzioni giuridiche diverse, al perfezionamento della fattispecie stessa [...]»15 e che un aspetto da valutare, nel rap- porto di lavoro sportivo, è proprio quello della forma scritta richiesto per questo tipo di contratto.

È questa una novità, come si ricava dagli artt. 1325, n.4, e 1350 n. 13 del Codice Civile, rispetto alla disciplina codicistica in materia di contratto di lavoro subordinato, per il quale vale la regola generale della libertà di forma. Non solo, ma il requisito formale è richiesto ad substantiam, ossia a pena di nullità del contratto.

Un tipo di nullità, quella del rapporto di lavoro sportivo, che è sui generis, poiché comporta, non come per tutti i rapporti di lavoro speciali, quale è anche quello sportivo (così come qualificato da autori quali Pera e Galantino), la perdita dei caratteri di specialità e la valenza come ordinario rapporto di lavoro subordinato (si pensi al caso del contratto di lavoro part-time o nel contratto a termine). Ma, secondo una certa impostazione dottrinale16, per esigenze di stretta tutela del prestatore di lavoro – atleta, l’intero contratto sarebbe da considerare tanquam non esset. Potrà solo applicarsi l’art. 2126 c.c. che fa salvi i diritti del lavoratore per il tempo in cui ha eseguito la prestazione lavorativa.

Altra tesi dottrinaria ritiene, invece, che la mancanza della forma prescritta comporterebbe la sua trasformazione in un ordinario contratto di lavoro subordinato17.

La prima tesi, che si ritiene dominante, si giustifica per il fatto che applicare la disciplina volta a conservare il contratto nullo per vizi attinenti ai requisiti di specialità, degradandolo ad un ordinario contratto di lavoro subordinato, avrebbe comportato uno scadere dell’art. 4 della legge n. 91 da norma imperativa in norma dispositiva, a danno sia della tutela del lavoratore sia della funzione probatoria e di pubblicità - notizia del contratto di lavoro sportivo.

La giurisprudenza di merito (Trib. Perugia del 15 maggio 1993)18, però, ha posto l’attenzione solo sull’aspetto formale della mancanza di forma scritta, non, invece, nelPage 230caso in cui vi sia una difformità tra contratto di lavoro e contratto-tipo predisposto dalla federazione sportiva nazionale di riferimento. In questo caso, infatti, sono stati comminate solo sanzioni amministrative previste dall’ordinamento sportivo interno (punti di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria).

Di diverso avviso è stata invece altro tribunale di merito (Trib. Treviso 3 marzo 1994)19 che ha sancito la nullità del contratto di lavoro sportivo risultante difforme dal contratto-tipo.

Nella motivazione di questa pronuncia si afferma che, nonostante la possibile operatività del principio di autonomia negoziale delle parti anche nel settore del lavoro sportivo, la mancanza della forma scritta (rectius delle formalità di legge) porta alla nullità del contratto non in forza dell’art. 1352 c.c.,bensì in violazione dell’art. 4 della legge del 1981, da considerarsi norma imperativa.

In un’altra pronuncia, ancora, (Trib. di Pescara 16 marzo 1995)20 il giudice ha ritenuto che fosse nullo il contratto di lavoro sportivo stipulato tra la società sportiva ePage 231l’atleta non redatto con l’apposito modulo federale, ossia conforme al contratto-tipo.

La pronuncia si giustifica nel senso che si tratterebbe di forma convenzionale, che diviene ad substantiam per...

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