LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 41 - Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri comuni del cratere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. Al fine di contribuire al rilancio della citta' di L'Aquila che passa anche per la candidatura ad ospitare le Universiadi del 2019 e con lo scopo di superare le criticita' di ordine sociale conseguenti all'evento sismico del 2009, la Regione promuove ogni azione utile per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani, compresa la popolazione universitaria, ed agli anziani, anche tramite la pratica di attivita' sportive, ludiche e di iniziative che facilitino l'aggregazione e la vita sociale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

Interventi in favore della popolazione studentesca 1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, di seguito denominata 'Azienda', che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all'Universita' degli studi di L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.

  1. L'azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con l'Universita' degli studi di L'Aquila.

  2. Sono ammissibili anche interventi di adeguamento strutturale purche' gli stessi, come tutti gli interventi, siano finalizzati a facilitare la residenzialita' e l'aggregazione sociale degli studenti universitari.

  3. La direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalita' della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.

  4. Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite all'azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi dall'azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale. Al termine di ciascun anno solare, l'azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni singolo intervento provvede, altresi', all'invio della rendicontazione finale, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.

  5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali gia' realizzati.

    Art. 3

    Intervento per la realizzazione di un punto per l'aggregazione sociale dei giovani nella citta' di L'Aquila 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione sostiene la realizzazione da parte del Comune di L'Aquila di una struttura per l'aggregazione sociale degli studenti e dei giovani da ubicare nel centro della citta'.

  6. Il Comune di L'Aquila presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1, unitamente ad una relazione illustrativa delle finalita' sociali.

  7. Il progetto di cui al comma 2 e' corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione e di gestione della struttura rapportati ad anno solare. E' ammissibile a finanziamento l'importo della realizzazione della infrastruttura per la sua totalita', e comunque per un importo massimo di euro 400.000,00 e il 50 per cento delle spese di gestione della stessa, comprese quelle per la manutenzione ordinaria, per i primi quattro anni con un limite massimo di euro 25.000,00 per anno solare.

  8. La direzione regionale di cui al comma 2 provvede...

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