Le spese per il funzionamento, la conservazione e l

AutoreGraziella Grassi
Pagine145-147

    Intervento svolto al XVII Convegno del Coordinamento legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza l'8 settembre 2007.

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Ascensori e scale: due parti comuni indispensabili nell'economia di un edificio condominiale, ma anche fonti di parecchie problematiche relative, soprattutto, alle spese da sostenere.

L'ascensore è espressamente previsto tra le parti comuni dell'edificio dall'art. 1117 n. 3 c.c., costituendone parte integrante e non semplice pertinenza. Esso infatti, partecipa alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi quale elemento essenziale alla loro destinazione, tanto che ne è stata addirittura stabilita l'impignorabilità separatamente dall'edificio in cui è installato.

Occorre, in primo luogo, precisare che l'ascensore è di proprietà comune quando è installato originariamente nell'edificio al momento della sua costruzione. La Suprema Corte, con sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005 della seconda sezione civile ha, altresì, chiarito che: «nel caso in cui l'impianto di ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l'impianto è di proprietà comune - secondo presunzione di cui all'art. 1117 n. 3 c.c., in mancanza di titolo contrario - fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva (art. 1118 c.c.) e la ripartizione delle spese relative all'ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall'art. 1124 c.c., il quale rappresenta un'applicazione della regola generale stabilita dall'art. 1123, secondo e terzo comma c.c.

In parte motiva la Suprema Corte ha chiarito di ritenere priva di ogni censura la sentenza impugnata della Corte di appello di Milano, la quale, in conformità alla dottrina e giurisprudenza prevalente e consolidata, ha ritenuto legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione approvato da delibera condominiale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 c.c., per la ripartizione delle spese relative alle scale; norma ritenuta applicabile in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente ad oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica norma.

Non derogando, inoltre, l'art. 1224 c.c. ai criteri generali previsti dall'art. 1123 c.c. (ossia, il valore e l'utilità) ed incidendo sulle spese di manutenzione il logorio dell'impianto (maggiore in funzione dell'altezza dei piani), del tutto legittima deve ritenersi la delibera assembleare in mancanza di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalla legge.

Nella stessa pronuncia viene, altresì, specificato che qualora il contributo finanziario apportato dai condomini alla costruzione dell'impianto sia di entità maggiore rispetto alla quota di comproprietà, ciò comporta esclusivamente la sussistenza di un diritto di credito del singolo condomino verso il condominio».

Al contrario, l'impinato di ascensore installato successivamente per iniziativa di alcuni condomini soltanto non costituisce parte comune, in quanto la loro comproprietà...

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