Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

Vedere a pag. 47

Le Parti, preso atto che la Corte dei conti in data 7 aprile 2006, ha certificato positivamente l'ipotesi gia' sottoscritta il 23 marzo 2006 procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato C.C.N.L.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED IL BIENNIO ECONOMICO

2002-2003

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 7 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

  2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione.

  3. Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 e' riportato nel testo del presente contratto come enti.

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

    del contratto

  4. Il presente contratto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

  5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L., salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

  6. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2.

  7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

  8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni conflittuali.

  9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita' nelle misure e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.

  10. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

Capo II

Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 3.

Il contratto individuale di lavoro

  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e' costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto e disposizioni di legge.

  2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

    1. tipologia del rapporto di lavoro;

    2. data di inizio e, per il tempo determinato, l'apposizione del termine finale;

    3. livello e profilo di assunzione, unitamente all'indicazione della retribuzione;

    4. durata del periodo di prova;

    5. sede di prima destinazione;

    6. causale per il tempo determinato.

  3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

  4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19.

  5. L'ente, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro trenta giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

  6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'ente comunica di non poter dar luogo alla stipula del contratto.

  7. Nelle ipotesi in cui e' prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonche' della corrispondente retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della posizione stipendiale corrispondente all'anzianita' maturata e/o riconosciuta all'atto della cessazione dell'impiego

    Art. 4.

    Periodo di prova

  8. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.

  9. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

  10. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'ente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del C.C.N.L. 21 febbraio 2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 18 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002.

  11. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

  12. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

  13. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.

  14. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

  15. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

  16. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

  17. Il dipendente proveniente dallo stesso ente, durante il periodo di prova, che in tal caso e' dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, e' restituito al livello e profilo di provenienza.

  18. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso gli enti del comparto, vincitore di concorso presso altro ente o altra amministrazione italiana o degli altri Stati membri dell'Unione europea che consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell'Unione europea, e' concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianita', non inferiore alla durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per un periodo massimo di sei mesi.

  19. Durante il periodo di prova l'ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente puo' essere destinato in successione di tempo a piu' attivita' o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attivita' proprie del profilo e livello professionale di appartenenza.

  20. Il periodo di prova di cui al comma 1 e' dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo ente, senza interruzione, da almeno dodici mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori...

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