DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013 - Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A02915)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione;

Visto il comma 482 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014;

Visto l'accordo in data 21 novembre 2012, recante: "Linee programmatiche per la crescita della produttivita' e della competitivita' in Italia", e in particolare la premessa nel punto in cui le Parti stipulanti "chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttivita' attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, al 10%", nonche' le previsioni di cui al punto 7, in tema di contrattazione collettiva per la produttivita';

Ritenuto, pertanto, di definire le misure sperimentali di cui al citato comma 481 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttivita' del lavoro;

Decreta: Art. 1 Oggetto e misura dell'agevolazione 1. Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,...

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