Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f...

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

E m a n a la seguente direttiva:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero della solidarieta' sociale, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3 lettera d);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3 lettera f).

A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei progetti/iniziative e, dall'altro, le priorita' e i criteri di valutazione.

  1. Requisiti soggettivi.

    I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative/progetti di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La domanda di finanziamento puo' essere presentata da una ovvero da piu' associazioni in forma di partenariato, tutte, comunque, in possesso dello stesso requisito di cui al punto precedente (iscrizione ai Registri); nella seconda ipotesi va indicata l'Associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso in cui il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle co-proponenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.

    Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto e' in ogni caso l'Associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti giuridici esterni, salvo che nei casi di realizzazione di alcune attivita' che l'Associazione, per mancanza di professionalita' interne, non e' in grado di realizzare. In tale eventualita', qualora i contenuti di tale affidamento non siano gia' esplicitati nel progetto/iniziativa approvato, dovra' essere preventivamente richiesta una esplicita autorizzazione che potra' essere concessa dall'Amministrazione solo a condizione che le attivita' delegate non riguardino 1) l'intera attivita' progettuale; 2) le funzioni di direzione, gestione coordinamento ed amministrazione.

  2. Requisiti oggettivi e priorita'.

    2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12

    Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 27 luglio 2006 ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti che si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

    Interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilita';

    Sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;

    Interventi di sostegno alle persone in condizioni di disagio socio-economico;

    Interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalita' sociale;

    Interventi di sostegno per l'inclusione sociale con particolare riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione;

    Interventi di sostegno ad iniziative in materia di pari opportunita'.

    2.1.1. I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli gia' finanziati alla stessa associazione per le precedenti annualita'. 2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.

    12

    2.2.1 Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione dell'Associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati.

    2.2.2 L'Associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni precedenti per iniziative di informatizzazione, lettera d), da intendersi quali iniziative che abbiano come parte preponderante l'acquisto di hardware non puo' presentare, per l'anno 2006, una iniziativa che concerna nuovamente l'informatizzazione intesa nel senso precedentemente specificato.

    In ogni caso l'Associazione, singola o in partenariato, non puo' presentare piu' di un progetto ai sensi della lettera f), ne' piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d), a pena di inammissibilita' di tutte le istanze di finanziamento presentate.

    2.3. Indicazioni relative ai costi

    Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.

    Tuttavia, una piu' precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sara' possibile soltanto all'esito delle procedure, tuttora in corso, di imputazione contabile delle dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

    Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito ministeriale, costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.

    Il costo complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:

    iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra loro;

    progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 400.000,00 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.

    Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita', non possono avere un costo superiore a quelli...

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