DECRETO 21 giugno 2011 - Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). (11A10181)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili ubicati nel loro territorio;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che - previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

Considerato che lo stesso comma 7 dell'art. 2 dispone altresi' che nel riparto si tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una quota pari al trenta per cento della dotazione del fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti;

Dato atto, pertanto, che una quota del fondo pari ad euro 2.512.774.377,39 va attribuita in base al numero di abitanti di ciascun comune;

Considerato, altresi', che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta al momento definita e, quindi, per il solo anno 2011, in attesa della loro definizione, non e' possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;

Visto che l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7 prescrive che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita in favore dei predetti enti una quota non inferiore al venti per cento della dotazione del fondo al netto della quota del trenta per cento da ridistribuire tra i comuni in base al numero dei residenti;

Considerato che non e' stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 26 a 30, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010;

Considerato inoltre che, ai fini della determinazione del fondo sperimentale di cui all'art. 2, comma...

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