DECRETO 4 maggio 2012 - Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l''anno 2012. (12A07119)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 13, comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito o quote di gettito di alcuni tributi attribuiti, nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dello stesso art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

Considerato anche, in base all'art. 13, comma 19-bis, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per gli anni 2012, 2013 e 2014, che la determinazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e' esclusivamente finalizzata a fissare tale percentuale in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che - previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2011, con il quale sono state stabilite per l'anno 2011 le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dal 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nonche' la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo la quale chiarisce che a seguito di tale cessazione viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro;

Vista la documentazione approvata nella seduta del 22 febbraio 2012...

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