Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta o e dtiroler MarkenspeckS, registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela Speck Alto Adige, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 67300 del 14 dicembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio tutela Speck dell'Alto Adige e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una...

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