Modifica degli allegati I e II del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, in tema di requisiti specifici di stabilita' delle navi ro/ro da passeggeri.

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri», ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le modifiche agli allegati, adottate con la procedura di cui all'art. 11 della direttiva 2003/25/CE;

Vista la direttiva 2005/12/CE della Commissione del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che consente di dare attuazione, in via amministrativa, alle direttive comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche tecniche introdotte con direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale rispetto alle quali le modifiche costituiscano meri adeguamenti tecnici della disciplina in materia;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'allegato I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, «Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilita' per le navi ro-ro da passeggeri» e' modificato come segue:

    1. il paragrafo 2.3 e' sostituito dal seguente:

      2.3 La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un'altezza di almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 metri. In questi casi, l'altezza della paratia puo' essere calcolata con la seguente formula: Bh = 8 hw in cui:

      Bh indica l'altezza della paratia;

      hw indica l'altezza dell'acqua.

      In ogni caso, l'altezza minima delle paratie non dovrebbe essere inferiore a 2,2 metri. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l'altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando e' abbassato.

      .

    2. L'appendice intitolata «Prove in vasca» e' sostituita dal testo di cui all'annesso I del presente decreto.

  2. L'allegato II del citato decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 e' modificato come segue:

    1. la parte II, intitolata «Prove in vasca», e' sostituita integralmente dal testo di cui all'annesso II del presente decreto.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 dicembre 2005

    Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

    del territorio, registro n. 1, foglio n. 18

    ANNESSO I

    [articolo 1, comma 1, lettera b)]

    Appendice

    Prove in vasca 1. Obiettivi.

    La presente versione delle prove in vasca costituisce una revisione delle prove di cui all'appendice all'allegato della risoluzione 14 della conferenza SOLAS del 1995. Dall'entrata in vigore dell'accordo di Stoccolma sono state effettuate diverse prove in vasca conformemente ai metodi di prova precedentemente in vigore. Durante queste prove sono stati individuati alcuni miglioramenti da apportare alle procedure. Questa nuova versione delle prove in vasca mira a recepire detti miglioramenti e, unitamente alle note orientative allegate, proporre una procedura piu' affidabile per la valutazione della capacita' di mantenimento dell'assetto («sopravvivenza») di una nave ro/ro da passeggeri a seguito di un'avaria in condizioni di mare increspato. Nell'ambito delle prove di cui al paragrafo 1.4 dei requisiti di stabilita' riportati all'allegato I, la nave deve essere capace di affrontare le condizioni di mare increspato definite al paragrafo 4, nel caso di avaria piu' grave previsto. 2. Definizioni.

    LBP lunghezza tra le perpendicolari;

    HS altezza d'onda significativa;

    B larghezza fuori ossatura della nave;

    TP periodo di picco;

    TZ periodo medio a livello zero (zero-crossing). 3. Modelli di nave.

    3.1. Il modello deve rispecchiare sia l'effettiva configurazione esterna della nave che la sua suddivisione interna, soprattutto quella degli spazi danneggiati che possono influenzare il processo di allagamento e di imbarco di acqua. Il tirante d'acqua (o pescaggio), l'assetto, lo sbandamento e la curva limite (KG) operativa devono essere adeguati al peggior caso di avaria. Inoltre, i casi da prendere in considerazione devono rappresentare i casi di avaria peggiore ipotizzabile definiti conformemente alla regola SOLAS II-1/8.2.3.2 (SOLAS 90), con riferimento all'area totale sottesa dalla curva positiva GZ, e il piano di simmetria della falla deve essere situato entro i seguenti valori:

    3.1.1. ± 35% LBP da meta' nave;

    3.1.2. e' necessaria una prova supplementare nei casi piu' gravi di avaria entro ± 10 % LBP da meta' nave, se l'avaria di cui al punto 3.1 si situa al di fuori del ± 10% LBP .

    3.2. Il modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

    3.2.1. lunghezza fra le perpendicolari (LBP) pari ad almeno 3 m o corrispondente a un modello in scala 1:40, a seconda di quale dei due valori sia maggiore, ed estensione verticale pari a 3 altezze standard di sovrastruttura al di sopra del ponte delle paratie (bordo libero);

    3.2.2. spessore dello scafo al livello degli spazi allagati non superiore a 4 mm;

    3.2.3. sia a nave integra che in condizioni di avaria, il modello deve soddisfare le scale di dislocamento e le marche di bordo libero corrette (TA, TM, TF, a dritta...

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