DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Istituzione delle sezioni 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.)

´Art. 16. Delega al Governo per...

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