I 'Casi Speciali di Sequestro' di cui all'art. 687 Cod. Proc. Civ. 1940

AutoreTrabace, Silvana
Pagine61-109
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CAPITOLO SECONDO
I “CASI SPECIALI DI SEQUESTRO”
DI CUI ALL’ART. 687 COD. PROC. CIV. 1940
CAPITOLO SECONDO
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I “CASI SPECIALI DI SEQUESTRO” DI CUI ALL’ART. 687 COD. PROC. CIV. 1940
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SOMMARIO: 1. La materia dei sequestri nei progetti di riforma del codice di proce-
dura civile: in particolare, i progetti Mortara, Carnelutti e Redenti. - 2. I pre-
cedenti dell’art. 687 cod. proc. civ: l’art. 589 del progetto preliminare e l’art.
598 del progetto definitivo Solmi. - 3. Segue: il problema del procedimento
applicabile alle «forme speciali di sequestro» previste dall’art. 598 del proget-
to Solmi. - 4. Le principali novità nella disciplina del sequestro sui beni offerti
dal debitore introdotte dal codice di procedura civile del 1940. - 5. Il seque-
stro ex art. 687 e i suoi rapporti con gli istituti preposti alla liberazione coatti-
va del debitore nei primi co mmenti successivi all’introduzione dei codici del
1940-’42. In particolare la valorizzazione dalla natura cautelar e della misura. -
6. Segue: l’idea di limitare la funzione liberatoria dell’istituto ai soli beni per i
quali non sia possibile il deposito. Critica. Possibilità che il legislatore abbia
rimesso al debitore la scelta dello strumento cui ricorrere per conseguire
l’estinzione del suo debito. Critica. - 7. La pendenza di una lite quale elemen-
to caratterizzante il sequestro liberatorio previsto dall’art. 687 cod. proc. civ.
Critica. - 8. Gli effetti dell’equ iparazione funzionale tra sequestro e deposito
liberatorio sulla disciplina applicabile alla misura prevista dall’art. 687.
1. La materia dei sequestri nei progetti di riforma del codice di
procedura civile: in particolare, i progetti Mortara, Carnelutti e
Redenti
Come si è visto, linquadramento dellistituto disciplinato
dallart. 1875 n. 2 del codice civile del 1865 non creò particolari
problemi agli interpreti, che non tardarono ad assimilarlo, dal
punto di vista funzionale, al deposito delle cose offerte da un de-
bitore nellambito della procedura per la sua liberazione coattiva.
Indubbiamente le tesi sviluppatesi in proposito sotto la vigenza,
diretta o indiretta, della legislazione napoleonica favorirono
ladozione di questa soluzione interpretativa, tanto più se si riflet-
te sul fatto che lart. 1875 in questione rappresentava nulla più

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