Spagna e Italia a confronto sulla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni sulle energie rinnovabili

AutoreElena Proietti
Occupazione dell'autoreDoctora Investigadora del Grupo de investigación Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Pagine91-128
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CAPITOLO 2
SPAGNA E ITALIA A CONFRONTO
SULLA DISTRIBUZIONE
DELLE COMPETENZE TRA STATO
E REGIONI SULLE ENERGIE RINNOVABILI
2.1. L  ’   
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Lo sfruttamento delle energie rinnovabili, avendo il merito di
realizzare la continuazione della somministrazione energetica necessaria
alla sopravvivenza della popolazione e, allo stesso tempo, il risparmio
delle risorse non rinnovabili nonché la diminuzione dell’inquinamento
proveniente dalla combustione delle risorse fossili, si è dimostrato essere,
fino a ora, la soluzione migliore alla lotta al cambiamento climatico 204.
Tale scelta, tuttavia, comporta alcune questioni pratiche attinenti
soprattutto alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni delle
materie riconosciute in Costituzione, nelle quali si intersecano molteplici
aspetti della produzione, sviluppo o incentivo delle energie rinnovabili.
204 Si veda, tra tutti, COCCO, G., Profili giuridici ed economici delle fonti energetiche
rinnovabili, cit., pp. 1-16.
92 Elena Proietti
Stati regionali come l’Italia e la Spagna, benché divergenti per
alcune caratteristiche 205, hanno riportato equivalenti disfunzioni di
coordinamento tra Stato centrale e Regioni (o Comunidades Autónomas
per la Spagna) rispetto a una competenza generalizzata delle energie
rinnovabili, in grado di confondere gli assetti costituzionali e il riparto
di competenze legislative e amministrative.
Risulta interessante, quindi, approfondire le risposte che fino
a ora sono state già fornite nella definizione e nell’attribuzione della
competenza in grado di regolare genericamente gli aspetti principali
delle energie rinnovabili, grazie all’esperienza italiana e spagnola
che, sebbene vicine per molte caratteristiche, sono giunte a risultati
parzialmente differenti.
Entrambe le esperienze, tuttavia, partono dallo stesso interrogativo:
l’energia proveniente dalle fonti rinnovabili è da considerarsi una
materia attratta dalla materia «energia» o dalla materia «ambiente»?
Partendo dalle definizioni di «energia» e di «ambiente» che sono
state individuate nel primo capitolo della presente trattazione 206, è
opportuno soffermarsi sulle connessioni che entrambe le materie
presentano a livello costituzionale, e che condizionano le rispettive
competenze tra Stato e Regioni.
In Italia, il riparto di competenze di cui all’articolo 117 della
Costituzione prevede una competenza di tipo esclusivo in capo allo Stato
in materia di «tutela dell’ambiente» e, allo stesso tempo, una competenza di
tipo concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, comma terzo, Cost.)
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
«valorizzazione dei beni ambientali» e «governo del territorio» (articolo 117,
comma 3, Cost.).
In tale contesto, risulta agevole intuire che l’individuazione di una
competenza legislativa e amministrativa sulle energie rinnovabili, non
presente formalmente in Costituzione 207, si è andata delineando sulla
205 Per un approfondimento, si vedano: MASTROMARINO, A. e CASTELLA
ANDREU, J.M., Esperienze di regionalismo differenziato, Il caso italiano e quello spagnolo a
confronto, cit., 2008 e GRIGLIO, E., Principio unitario e neo-policentrismo, Le esperienze italiana
e spagnola a confronto, cit., pp. 93-112.
206 Si veda il capitolo 1.1. UTOPIA E REALTÀ: ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI della presente trattazione.
207 Risulta interessante la riflessione di autorevole dottrina quando, sostenendo
che «La Costituzione italiana non contiene alcun riferimento espresso alle energie
Energie rinnovabili & diritti umani: Verso un nuovo futuro 93
base delle materie previste, allacciandosi al contenuto più vicino ai suoi
obiettivi.
Risulta opportuno ricordare, quindi, che la materia attinente alla
«tutela dell’ambiente», soprattutto in seguito alla fissazione di stringenti
obblighi internazionali e comunitari, non possa esser scissa dalla materia
attinente alle «energie rinnovabili», in quanto legate da un rapporto di
causa ed effetto.
La regolazione della materia afferente alla «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia», materia di competenza concorrente
tra Stato e Regioni, sembrerebbe tuttavia corrispondere di più alle
esigenze pratiche che la produzione, il trasporto e la distribuzione
dell’energia proveniente da fonti rinnovabili presenterebbero.
Come non può sottovalutarsi l’influenza da parte di materie
quali «il governo del territorio» o, ancora, la «tutela della concorrenza», in
corrispondenza dell’introduzione degli incentivi statali sulle energie
rinnovabili che, innegabilmente, comportano una distorsione dei
risultati sul libero mercato dell’energia 208.
In conseguenza di tali ragioni, la materia delle energie rinnovabili
in Italia è apparsa, fino a oggi, regolata soprattutto quale materia
concorrente (che ricalca la materia dell’energia in generale), tra
lo Stato centrale, incaricato di intervenire con la normazione di
principio e le Regioni, per quanto attiene alla regolazione nel dettaglio
e all’esecuzione dei principi statali, nel rispetto del principio di leale
collaborazione.
Resta il fatto che, così stando il riparto, formalmente alle Regioni
italiane è attribuito un potere rilevante ma non paragonabile a quello
in capo alle Comunidades Autónomas spagnole, presentando quest’ultime
un margine d’azione più ampio dovuto alle caratteristiche peculiari
della differenziazione dei propri Statuti 209.
rinnovabili» di fatto da uno spunto al lettore riguardo all’opportunità di introdurre
nella Costituzione un riferimento, per l’appunto, espresso sulle energie rinnovabili.
Così, infatti, FRACCHIA, F., “Le energie rinnovabili nell’ordinamento italiano”, in
ALEANZA GARCÍA, J.F., (Director), La regulación de las energías renovables ante el cambo
climático, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 555.
208 FRACCHIA, F., “Le energie rinnovabili nell’ordinamento italiano”, cit., p. 556; si
veda, inoltre, la famosa sentenza della Corte costituzionale del 27 marzo 2009, n. 88.
209 Per un approfondimento si veda FERRARO, L., La cooperazione “anomala” nello
Stato composto spagnolo. I rapporti tra Comunidades Autónomas e Unione europea, Dante

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