I Parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra costituiscono ancora pertinenza delle unità immobiliari?

AutoreMichele Annunziata
Pagine418-419

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  1. Sugli aspetti urbanistici del caso preso in esame, la decisione in rassegna si è uniformata al precedente (Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 1995, n. 1007, in Riv. giur. ed. 1995, I, 853).

  2. L'attenzione va rivolta a un altro aspetto del problema: posto che l'art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005 n. 246 ha modificato l'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (e successive modificazioni, in tema di vincoli pertinenziali ineliminabili tra spazi per parcheggi e unità immobiliari), nel senso che gli spazi indicati ´non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esseª, bisogna ritenere che anche per i parcheggi nel sottosuolo o nei locali siti a piano terra (art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122) è venuto meno il vincolo pertinenziale con le unità immobiliari?

    Trovare una risposta convincente non è cosa facile. La materia risulta ora regolata da un accavallarsi di leggi e leggine, non coordinate tra loro (e spesso inserite in un contesto normativo, già di per sè di non facile interpretazione), per cui l'impresa risulta ardua.

    Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo di ragionare sul punto.

    Prima dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non esisteva il cd. diritto al parcheggio, che è stato introdotto dall'art. 18 cit.

    Le caratteristiche salienti di tale diritto sono: a) si tratta di diritto reale;

    b) è variamente definito (come servitù, diritto d'uso, diritto di comunione ecc.);

    c) il parcheggio è pertinenza delle unità immobiliari;

    d) il relativo diritto sorge ex lege; e) il vincolo pertinenziale tra l'unità immobiliare e il parcheggio è ineliminabile, per ragioni di pubblico interesse (evitare l'intasamento delle vie pubbliche con le soste di autoveicoli);

    f) secondo un certo orientamento il diritto in esame è imprescrittibile;

    g) in sostanza, un diritto superprotetto. Nel commentare le varie leggine in materia (nel nostro, I parcheggi privati e pubblici nel diritto vigente - civile urbanistico e penale - III edizione, Padova 2003, pag. 11 e segg.), abbiamo, tra l'altro, osservato: (Omissis).

    Ed ora un cenno ai problemi che in materia possono sorgere:

    1) i parcheggi possono essere realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dal proprietario dell'immobile (art. 9, comma primo, legge n. 122);

    2) al proprietario, agli effetti in discorso, è equiparato il condominio (arg. ex art. 9...

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