DECRETO 26 gennaio 1999 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1 ottobre 1998, sesta e settima tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'articolo 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute; Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu e' sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu; Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti e' l'euro nonche' l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante; Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal l gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unita' euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Visti i propri decreti in data 24 settembre, 26 ottobre, 23 dicembre 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1 ottobre 1998; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 ottobre 1998, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della settima tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo, ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di settembre per la semestralita' dal l ottobre al il 1 aprile successivo e alla fine del mese di marzo per la semestralita' dal 1 aprile al 1 ottobre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta...

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