DECRETO 2 maggio 2006 - Modifica del decreto ministeriale 14 settembre 2001, contenente le disposizioni per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001, modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003, relativo alle modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vitivinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Considerata la necessita' di modificare le disposizioni nazionali ai fini di consentire ai produttori che ottengono una quantita' di vino e/o mosti non superiori a 80 ettolitri di avvalersi della facolta' prevista all'art. 49, paragrafo 4, del Reg. CE n. 1623/2000;

Considerata altresi' l'opportunita' di consentire ai produttori di destinare sotto controllo le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o DOP o IGP;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 settembre 2001, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003, e' sostituito dal seguente:

  1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del «Regolamento» i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantita' di vino e/o mosti non superiori ad 80 ettolitri possono assolvere all'obbligo della «prestazione obbligatoria» destinando i loro sottoprodotti al «ritiro sotto controllo»;

  2. I produttori che si avvalgono della facolta' prevista all'art. 3 del presente decreto ed al paragrafo precedente comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi:

    1. la natura e la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonche' il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano;

    2. la quantita' di vinacce destinate...

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