LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 24 - Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 15 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione all'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13

  1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale), la parola:

    'personalita'' e' sostituita dalla seguente parola: 'persone'.

    Art. 2

    Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 13/2006

  2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente: '2. La carica di Garante e', inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attivita' che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico'.

  3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2006 e' aggiunto il seguente: '2-bis. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2006

  4. L'art. 5 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5. (Trattamento economico). - 1. Al Garante e' attribuita un'indennita' mensile pari al venti per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

  5. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.'.

    Art. 4

    Modificazioni all'art. 7 della legge regionale n. 13/2006

  6. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente: '2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalita' organizzative interne'.

  7. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente: '3. Il Garante puo' avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale...

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