LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 24 - Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).
(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 15 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazione all'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13
-
Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale), la parola:
'personalita'' e' sostituita dalla seguente parola: 'persone'.
Art. 2
Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 13/2006
-
Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente: '2. La carica di Garante e', inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attivita' che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico'.
-
Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2006 e' aggiunto il seguente: '2-bis. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio'.
Art. 3
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2006
-
L'art. 5 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente:
'Art. 5. (Trattamento economico). - 1. Al Garante e' attribuita un'indennita' mensile pari al venti per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
-
Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.'.
Art. 4
Modificazioni all'art. 7 della legge regionale n. 13/2006
-
Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente: '2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalita' organizzative interne'.
-
Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2006 e' sostituito dal seguente: '3. Il Garante puo' avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA