Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', fatti a Roma il 24 novembre 1994: trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru', firmati a Roma il 24 novembre 1994

    1. trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

    Art. 3.

  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 976)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini)...

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