Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il di...

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 26 agosto 2005 Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in

sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste

le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi,

i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce

il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975.

Titolo I

FINALITA' E DEFINIZIONI IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00), all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro delle attivita' produttive, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale; Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico (di seguito la legge n. 239/04), all'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; Premesso che l'art. 1, comma 60, della legge n. 239/2004, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge; Premesso che l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004, stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (di seguito: la legge n. 613/67); Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito

la legge n. 170/74) come modificata dal decreto legislativo n.

164/00; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (di seguito: la legge n. 349/86); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (di seguito: la legge n. 241/90) come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: la legge n. 15/05); Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito

il decreto legislativo n. 385/1993); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.

128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito

il decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59), nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79), ed a quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (di seguito: la legge n. 221/90); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (di seguito: il decreto legislativo n. 626/94); Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito

il decreto legislativo n. 624/96); Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327 (di seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n.

327/01), recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di seguito decreto legislativo n. 330/04); Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il decreto ministeriale 28 luglio 1975); Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97 (di seguito: il decreto ministeriale 27 marzo 2001); Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128 (di seguito: il decreto ministeriale 9 maggio 2001); Considerate le osservazioni del Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio formulate con nota n.

5353/B08 del 15 giugno 2005 al Capo di gabinetto del Ministro delle attivita' produttive; Ritenuto opportuno di disciplinare le modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio e di provvedere all'adozione del disciplinare tipo nel quale sono stabilite le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti,

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per il conferimento delle concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle modalita' amministrative e tecniche di svolgimento delle attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti od unita' geologiche profonde, gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti.

  2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonche' gli ulteriori servizi speciali che possono essere offerti dai concessionari su richiesta degli utenti del sistema.

  3. Le disposizioni del presente decreto stabilite per l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ove non diversamente specificato, si applicano anche all'attivita' di stoccaggio del gas naturale in unita' geologiche profonde.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Nel presente decreto

    a) ciclo di stoccaggio e' il ciclo annuale di stoccaggio che decorre tra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo; b) comitato tecnico e' il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attivita' produttive; c) concessionario e' il titolare della concessione; d) concessione: e' il titolo rilasciato per l'attivita' di stoccaggio del gas naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonche' dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00; e) giacimento e' una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o piu' livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale; f) livello e' una struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili; g) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; ufficio D1; h) rappresentante unico e' il rappresentante dei contitolari della concessione di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti; i) ripristino e' l'insieme delle operazioni finalizzate alla messa in sicurezza e alla rimozione degli impianti relativi l'attivita' di stoccaggio, ivi compreso la chiusura mineraria dei pozzi; j) unita' geologica profonda e' una formazione rocciosa caratterizzata da litologia propria, geologicamente definita e confinata da fattori fisici e geologici, idonea ad essere utilizzata come giacimento di stoccaggio di gas naturale; k) UNMIG e' l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all'ubicazione della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale o meridionale e relativo offshore.

  5. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.

    Titolo II MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E PER ILTRASFERIMENTO DEL TITOLO

    Art. 3.

    Istanza per la concessione e documentazione tecnica

  6. La concessione di stoccaggio e' accordata ai richiedenti che siano persone fisiche o giuridiche con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e secondo condizioni di reciprocita', a persone fisiche e giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di nazionalita' italiana allo stoccaggio sotterraneo di gas...

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