DECRETO 15 marzo 2010 - Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro. (10A04558)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Mario Guarnieri e' stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del dott. Mazzei, ai sensi dell'art. 198, primo comma, l.f., in applicazione dell'art. 1, comma 9-bis della legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come interpretata dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la sentenza n. 1324/09 del 9 dicembre 2009 del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, di annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Mario Guarnieri e' stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del dott. Mazzei;

Tenuto conto che in data 21-24 dicembre 2007, il tribunale di Catanzaro, su ricorso ex art. 215 depositato il 7 dicembre 2007 dal dott. Guarnieri, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento, del concordato approvato con sentenza n. 27/05 del 27 dicembre 2005 dal tribunale di Catanzaro, inadempimento riferibile al periodo in cui il dott. Mazzei rivestiva la carica di commissario liquidatore ed avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 214 l.f., sorvegliare l'esecuzione del citato concordato;

Tenuto conto che nel citato ricorso ex art. 215 il dott. Guarnieri, esponeva al tribunale di Catanzaro che, sebbene la sentenza di approvazione del concordato avesse concesso al consorzio il termine di dodici mesi per l'esecuzione della proposta, il concordato era rimasto inadempiuto e chiedeva che ne fosse dichiarata la risoluzione sulla scorta delle motivazioni di seguito illustrate:

  1. con lettere del 22 giugno 2007, del 6 luglio 2007, del 20 luglio 2007 e del 17 settembre 2007 aveva richiesto al consorzio di provare documentalmente l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta;

  2. che gli inviti a rendicontare ed a documentare i pagamenti, sollecitati con le lettere del 19 novembre 2007 e del 4 dicembre 2007, erano solo parzialmente riscontrati con lettera del 6 dicembre 2007, con la quale il presidente del consorzio allegava documentazione, attestante il pagamento di creditori per complessivi € 3.801.393,86, e non gia' il saldo delle poste debitorie;

  3. che le risorse da destinare alla realizzazione del concordato erano state parzialmente distratte per l'attivita' di gestione del consorzio;

  4. che al 31 dicembre 2006 la gestione economica dell'ente registrava una perdita di esercizio per € 2.559.247,00 con una netta flessione del fatturato, se raffrontato con l'esercizio precedente;

  5. che non erano state accantonate le somme liquidate a taluni creditori, ma da questi non riscosse, nonche' il trattamento di fine rapporto;

  6. che il termine del 27 dicembre...

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