Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddi...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2005.

    1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

    1. 730/2006, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2006, per i redditi prodotti nell'anno 2005;

    2. 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF;

    3. 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

    4. 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;

    5. 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;

    6. bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

    1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purche' questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da piu' pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

  2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta.

    2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2006 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2006 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali e' stata prestata l'assistenza fiscale.

    2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2006 e nelle schede relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

    2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

  3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d'imposta.

    3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta, di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.

    3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

    3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

    3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura Modello 730-1 e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del...

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