Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di rip...

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998, n. 219.

Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31

dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il

Ministro per le politiche agricole, concernente modalita' di

applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri

di ripartizione del contingente agevolato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

e

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa

un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda

ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione delle

caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel,

dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi

oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE)

n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 38 del 16 febbraio

1993, e dei criteri di ripartizione del contingente tra gli

operatori;

Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre

1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette

Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1996,

recanti modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il

biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5

marzo 1997, con la quale e' stata, tra l'altro, dichiarata

incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa

del gia' citato contingente;

Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 316

del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture

delle accise sugli oli minerali, ed in particolare l'articolo 8,

paragrafo 2, lettera d), che prevede la possibilita' per gli Stati

membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa

sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo

sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti;

Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6,

del testo unico sulle accise devono essere applicate senza tener

conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti

da semi oleosi coltivati in terre messe a riposo, onde evitare,

secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare o di

recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato,

facendo salva la possibilita' per gli Stati membri di applicare

esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di

progetti pilota;

Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e

delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE

del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983, e successive

modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri

effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto

1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

  1. Al fine di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo

    sviluppo tecnologico del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto

    dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati e utilizzato

    come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per

    accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, e'

    autorizzata la realizzazione di un progetto pilota di durata

    triennale.

  2. Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel e' esentato

    dall'accisa entro il limite massimo previsto, con riferimento al

    periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo,

    con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

  3. Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota,

    i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati

    conseguiti, ai fini di una eventuale proroga della validita' del

    progetto stesso.

  4. Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati

    nel territorio nazionale, presentino caratteristiche tecniche

    riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi

    del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla

    legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. Per gli

    impianti ubicati nel territorio di Paesi esteri le caratteristiche

    tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della

    concessione per gli impianti nazionali.

  5. Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono

    avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo

    riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.

    Art. 2.

    Impianti di produzione

  6. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio

    della Comunita' europea devono operare in regime di deposito fiscale.

  7. Gli uffici finanziari dispongono, ai fini fiscali, il controllo

    della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo

    alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente

    regolamento. L'analisi e' eseguita presso i laboratori chimici delle

    dogane e delle imposte indirette. Per la eventuale revisione di

    analisi, su richiesta del produttore, trova applicazione la procedura

    di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni legislative

    in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento

    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.

  8. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio

    combustibile e' effettuata nei depositi fiscali ed e' verbalizzata

    dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli

    componenti utilizzati per la miscela. Nelle miscele con olio

    combustibile, il biodiesel sostituisce l'olio da gas per

    l'ottenimento di altri oli combustibili, classificabili in base alla

    viscosita' ai sensi della nota (1) all'allegato I del predetto testo

    unico.

  9. Il biodiesel tal quale e le miscele gasoliobiodiesel con

    contenuto in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al

    consumo solo presso utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e

    commerciale relativa alle predette miscele e' apposta l'indicazione

    "miscela...

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