Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di rip...
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 1998, n. 219.
Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31
dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro per le politiche agricole, concernente modalita' di
applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri
di ripartizione del contingente agevolato.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa
un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda
ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione delle
caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel,
dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi
oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE)
n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 38 del 16 febbraio
1993, e dei criteri di ripartizione del contingente tra gli
operatori;
Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre
1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette
Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1996,
recanti modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il
biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5
marzo 1997, con la quale e' stata, tra l'altro, dichiarata
incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa
del gia' citato contingente;
Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 316
del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture
delle accise sugli oli minerali, ed in particolare l'articolo 8,
paragrafo 2, lettera d), che prevede la possibilita' per gli Stati
membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa
sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo
sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti;
Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6,
del testo unico sulle accise devono essere applicate senza tener
conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti
da semi oleosi coltivati in terre messe a riposo, onde evitare,
secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare o di
recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato,
facendo salva la possibilita' per gli Stati membri di applicare
esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di
progetti pilota;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE
del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
-
Al fine di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo
sviluppo tecnologico del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto
dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati e utilizzato
come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, e'
autorizzata la realizzazione di un progetto pilota di durata
triennale.
-
Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel e' esentato
dall'accisa entro il limite massimo previsto, con riferimento al
periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo,
con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
-
Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota,
i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati
conseguiti, ai fini di una eventuale proroga della validita' del
progetto stesso.
-
Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati
nel territorio nazionale, presentino caratteristiche tecniche
riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. Per gli
impianti ubicati nel territorio di Paesi esteri le caratteristiche
tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della
concessione per gli impianti nazionali.
-
Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono
avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo
riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
Art. 2.
Impianti di produzione
-
Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio
della Comunita' europea devono operare in regime di deposito fiscale.
-
Gli uffici finanziari dispongono, ai fini fiscali, il controllo
della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo
alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente
regolamento. L'analisi e' eseguita presso i laboratori chimici delle
dogane e delle imposte indirette. Per la eventuale revisione di
analisi, su richiesta del produttore, trova applicazione la procedura
di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.
-
La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio
combustibile e' effettuata nei depositi fiscali ed e' verbalizzata
dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli
componenti utilizzati per la miscela. Nelle miscele con olio
combustibile, il biodiesel sostituisce l'olio da gas per
l'ottenimento di altri oli combustibili, classificabili in base alla
viscosita' ai sensi della nota (1) all'allegato I del predetto testo
unico.
-
Il biodiesel tal quale e le miscele gasoliobiodiesel con
contenuto in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al
consumo solo presso utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e
commerciale relativa alle predette miscele e' apposta l'indicazione
"miscela...
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