REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2012, n. 6 - Sistema per la certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilita' energetico-ambientale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 17 del 7 maggio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrita' ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche:

  1. la procedura e le modalita' per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilita' degli edifici;

  2. le procedure, le modalita' ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonche' sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformita' degli stessi alla certificazione rilasciata;

  3. il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche, nonche' le modalita' di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attivita' certificatoria.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per :

  4. attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio, il documento redatto ai sensi del d.lgs. n.

    192/2005 e nel rispetto delle norme contenute nel Decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158, attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

  5. certificato di sostenibilita' ambientale dell'edificio, il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilita' ambientale dell'edificio in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della l.r. 6/2008, d'ora innanzi denominato protocollo regionale;

  6. attestato di conformita' del progetto, il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilita' ambientale del progetto in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale.

    2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui al d.lgs. n. 192/2005 e al D.M. 26 giugno 2009.

    Art. 3

    Certificazione di sostenibilita' ambientale degli interventi di bioedilizia 1. La certificazione della sostenibilita' ambientale degli interventi di bioedilizia e' a carattere volontario e consiste in un sistema di procedure univoche e normalizzate basate sul protocollo regionale e sulle relative linee guida per la valutazione sia del progetto che dell'edificio realizzato.

    2. La certificazione di cui al comma 1 ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. n. 192/2005, per il cui rilascio si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia.

    3. La certificazione di cui al comma 1 si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'art. 3, del D.P.R 26 agosto 1993, n.

    412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.

    4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modifiche, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o piu' impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.

    Tra le suddette categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

    4. L'applicazione del protocollo regionale e l'acquisizione del certificato di sostenibilita' ambientale e' obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprieta' della Regione.

    Art. 4

    Richiesta del certificato di sostenibilita' ambientale 1. Il certificato di sostenibilita' ambientale degli edifici e' rilasciato, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 12.

    2. Il certificato di sostenibilita' puo' essere richiesto per edifici gia' esistenti anche in assenza di interventi.

    3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e, limitatamente alle ristrutturazioni totali, nel caso di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 192/2005, la nomina del soggetto abilitato al rilascio del certificato avviene prima dell'inizio dei lavori.

    4. Alla richiesta di cui al comma 1 e' allegata la seguente documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato:

  7. una relazione tecnica avente ad oggetto le scelte progettuali che consentono di determinare il punteggio calcolato in base al sistema di valutazione previsto dal protocollo regionale;

  8. le schede tecniche di accompagnamento indicanti le prestazioni ambientali ed energetiche conseguibili e la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del protocollo regionale, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate;

  9. l'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005, ove previsto dal decreto stesso.

    5. La relazione tecnica di cui al comma 4, lettera a), deve specificare, in particolare, che nella realizzazione degli interventi e' previsto l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive i quali:

  10. siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dall'art. 8 della l.r. n. 6/2008, dal capitolato tecnico e dal prezziario di cui all'art. 11 della medesima legge;

  11. consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi, come previsto dall'art. 8, lettera b), della l.r. n. 6/2008;

  12. siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;

  13. siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;

  14. rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

    6. Al fine di tutelare l'identita' storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, la relazione di cui al comma 4, lettera a), deve altresi' illustrare i criteri adottati per preservare gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della l.r. n. 6/2008.

    7. Nelle more dell'adozione del capitolato tecnico e del prezziario di cui al comma 5 lettera a), i requisiti minimi dei materiali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.

    16.

    8. Il certificato di sostenibilita' ambientale puo' essere rilasciato anche da soggetti o organismi comunitari o internazionali accreditati, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT