CIRCOLARE 14 gennaio 2014 - Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all'applicazione del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. che stabilisce le modalita' di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi. (14A00294)

In relazione all'applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e s.m.i., si forniscono con la presente circolare precisazioni e chiarimenti richiesti dagli operatori interessati, facendo riserva di integrarli con successive istruzioni. 1. Operatori economici (art. 2 del decreto). La definizione puntuale degli operatori e' riportata all'art. 2, comma 3. Il comma 3-bis riporta alcune eccezioni alla stessa: a) al primo periodo, laddove cita «Non e' considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i.» si intende dare la possibilita' all'operatore che cede tutto l'olio vegetale esausto a raccoglitori consorziati di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i. di essere esonerato dall'obbligo di certificazione. Si puntualizza che in questo caso il raccoglitore, solo ed esclusivamente se consorziato, e' il primo operatore economico che deve essere certificato. Il trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi non e' considerato operatore economico. Si specifica che per proprietario si intende colui che ha un contratto di acquisto con il produttore. In ogni caso il trasportatore deve essere consorziato. Possono accedere all'eccezione di cui al comma 3-bis anche le mense, i ristoranti e le isole ecologiche, fermo restando il conferimento della merce ad un operatore aderente al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso viceversa in cui il raccoglitore non e' consorziato, anche il produttore di rifiuti deve sottoporsi a certificazione. b) al secondo periodo, laddove cita «Non e' altresi' considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e sue modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni» si fanno le seguenti precisazioni. Nel caso in cui il conferimento avvenga tramite un trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi, questo stesso e' esonerato dall'obbligo di certificazione. 2. Certificazione di gruppo (art. 5 del decreto). La certificazione di...

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