REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 14 - Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura). Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 «Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura» relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 1 del 7 gennaio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura), di seguito denominata legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa e, in particolare, disciplina:

  1. la composizione ed i compiti delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge;

  2. la concessione e l'uso del marchio regionale di' cui all'articolo 11, comma 2, della legge;

  3. la promozione e l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui all'articolo 11, comma 3, della legge.

    1. Il presente regolamento apporta, altresi', modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 'Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura' relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).

    Art. 2

    Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura 1. Le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge, di seguito denominate commissioni consultive, sono composte da:

  4. il dirigente della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura o suo delegato, che la presiede;

  5. il dirigente dell'Osservatorio faunistico regionale di Roma o suo delegato;

  6. il dirigente della struttura competente in materia di sanita' veterinaria della azienda unita' sanitaria locale territorialmente interessata o suo delegato; nel caso in cui nell'ambito territoriale del distretto di pesca insistano piu' aziende unita' sanitarie locali, il dirigente e' designato dall'Assessore regionale competente in materia di sanita';

  7. un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di 3 rappresentanti;

  8. un rappresentante degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

  9. un rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti;

  10. un rappresentante dei commercianti ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

  11. un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti.

    1. Alle sedute delle commissioni consultive puo', altresi', esser richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, dei soggetti interessati in relazione alle materie oggetto di esame.

    2. I componenti delle commissioni consultive, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del Presidente della Regione...

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