REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 14 - Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura). Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 «Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura» relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 1 del 7 gennaio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura), di seguito denominata legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa e, in particolare, disciplina:
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la composizione ed i compiti delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge;
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la concessione e l'uso del marchio regionale di' cui all'articolo 11, comma 2, della legge;
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la promozione e l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui all'articolo 11, comma 3, della legge.
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Il presente regolamento apporta, altresi', modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 'Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura' relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).
Art. 2
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura 1. Le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge, di seguito denominate commissioni consultive, sono composte da:
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il dirigente della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura o suo delegato, che la presiede;
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il dirigente dell'Osservatorio faunistico regionale di Roma o suo delegato;
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il dirigente della struttura competente in materia di sanita' veterinaria della azienda unita' sanitaria locale territorialmente interessata o suo delegato; nel caso in cui nell'ambito territoriale del distretto di pesca insistano piu' aziende unita' sanitarie locali, il dirigente e' designato dall'Assessore regionale competente in materia di sanita';
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un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di 3 rappresentanti;
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un rappresentante degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
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un rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti;
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un rappresentante dei commercianti ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
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un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti.
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Alle sedute delle commissioni consultive puo', altresi', esser richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, dei soggetti interessati in relazione alle materie oggetto di esame.
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I componenti delle commissioni consultive, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del Presidente della Regione...
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