LEGGE 23 marzo 2010, n. 6 - Norme per il sostegno dell'attivita' edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 marzo 2010) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonche' la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualita' architettonica e dell'efficienza energetica, mediante l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.

Art. 2

Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purche' risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e purche' al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6. L'ampliamento e' consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unita' immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.

  1. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l'intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unita' immobiliare.

  2. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purche' nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformita' alla normativa antisismica.

  3. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformita' di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n.

    47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

  4. L' ampliamento e' realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.

  5. L'ampliamento in sopraelevazione e' consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali gia' regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.

  6. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

    Art. 3

    Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 1. Per la finalita' di cui all'articolo 1 e' consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purche' risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6.

  7. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprieta', intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuita' e appartenenti allo stesso proprietario, purche' non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilita' previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

  8. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il...

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