Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. (Suppl. Ordinario n.97)
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NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA
PUBBLICA
Art. 1.
(Disposizioni di modifica della legge 17
febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)
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Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
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Dopo il comma 7 dell'articolo 3, Ë
inserito il seguente:
† "7-bis. Gli interventi di
edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti
attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo
di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici
mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
† 3. Al comma 8 dell'articolo 3, le
parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di
individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono
sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".
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Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo
le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi
sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale Ë stabilito anche il
termine per l'inizio dei lavori".
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Il comma 3 dell'articolo 8 Ë sostituito
dal seguente:
† "3. Il corrispettivo di
godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia
ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai
costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti
nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il
corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto
dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui
all'articolo 6 della presente legge".
† 6. Il comma 10 dell'articolo 8 Ë
sostituito dal seguente:
† "10. Gli obblighi previsti
dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui
schema Ë approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale
termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio Ë
localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono
adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La
convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari
a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni Ë fatto obbligo di segnalare alla
regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad
adempiere, provvede a revocare il contributo".
† 7. Il comma 1 dell'articolo 11 Ë
sostituito dal seguente:
† "1. Le disponibilit‡ per
l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
† a) interventi di edilizia
residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b ) interventi di recupero, di cui alle
lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore
al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non
residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilit‡ destinate ai predetti interventi
di recupero sono altresÏ utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da
recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
† 8. Il numero 2) della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 18 Ë sostituito dal seguente:
† "2) qualora l'autorizzazione di
cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il
prezzo massimo di cessione Ë determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata
con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al
valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unit‡ immobiliari da
determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento
dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di
amministrazione della cooperativa;".
† 9. La lettera g) del comma 2
dell'articolo 18 Ë sostituita dalla seguente:
† "g) per le cooperative a
propriet‡ indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione,
per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il
piano di cessione in propriet‡ deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato
nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita.
L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in propriet‡ in attuazione di
precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente pi˘ di un terzo delle
abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le
cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in
propriet‡ siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le
plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate
dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".
† 10. Il comma 2 dell'articolo 22 Ë
sostituito dal seguente:
† "2. I programmi di edilizia
agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai
predetti piani e perimetrazioni, purchË destinate dallo strumento urbanistico vigente
all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono
convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
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Art. 2.
(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni)
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Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
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Dopo il primo comma dell'articolo 1, Ë
inserito il seguente:
† "I finanziamenti per l'edilizia
residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia
residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili
demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o
immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi
integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
† 3. Alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono
inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole:
"ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico".
† 4. Il secondo comma dell'articolo 18 Ë
sostituito dal seguente:
† "L'assegnazione e l'acquisto di
cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione
finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente,
entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli
interessi di preammortamento continuer‡ ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del
contributo potr‡ chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni
successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla
proporzionale riduzione del numero di annualit‡ di contributo previste dal provvedimento
di concessione".
† 5. Il secondo comma dell'articolo 25 Ë
sostituito dal seguente:
† "La quota di riserva deve indicare
l'ordine di priorit‡. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili
sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla
stessa".
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Art. 3.
(Disposizioni di modifica della legge 18
dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni)
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Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
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Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le
lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
† "1. Per i mutui di cui
all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli
eredi hanno la facolt‡ di optare per:
† a) l'estinzione anticipata del
residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato con periodicit‡ annuale; b ) la continuazione del pagamento delle
rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2,
stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei
tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale
di sconto nonchË dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui
all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo
comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque
superare, di norma, di pi˘ di un punto il tasso ufficiale di...
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