Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. (Suppl. Ordinario n.97)

Capo I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA

PUBBLICA

Art. 1.

(Disposizioni di modifica della legge 17

febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)

  1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e

    successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

  2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, Ë

    inserito il seguente:

    † "7-bis. Gli interventi di

    edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi

    dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti

    attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo

    di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici

    mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".

    † 3. Al comma 8 dell'articolo 3, le

    parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di

    individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono

    sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".

  3. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo

    le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi

    sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno

    1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale Ë stabilito anche il

    termine per l'inizio dei lavori".

  4. Il comma 3 dell'articolo 8 Ë sostituito

    dal seguente:

    † "3. Il corrispettivo di

    godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia

    ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27

    luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai

    costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti

    nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il

    corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto

    dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui

    all'articolo 6 della presente legge".

    † 6. Il comma 10 dell'articolo 8 Ë

    sostituito dal seguente:

    † "10. Gli obblighi previsti

    dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui

    schema Ë approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale

    termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio Ë

    localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono

    adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La

    convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari

    a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni Ë fatto obbligo di segnalare alla

    regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad

    adempiere, provvede a revocare il contributo".

    † 7. Il comma 1 dell'articolo 11 Ë

    sostituito dal seguente:

    † "1. Le disponibilit‡ per

    l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:

    † a) interventi di edilizia

    residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b ) interventi di recupero, di cui alle

    lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31

    della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore

    al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non

    residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilit‡ destinate ai predetti interventi

    di recupero sono altresÏ utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da

    recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".

    † 8. Il numero 2) della lettera c)

    del comma 2 dell'articolo 18 Ë sostituito dal seguente:

    † "2) qualora l'autorizzazione di

    cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il

    prezzo massimo di cessione Ë determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata

    con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui

    all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al

    valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unit‡ immobiliari da

    determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento

    dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di

    amministrazione della cooperativa;".

    † 9. La lettera g) del comma 2

    dell'articolo 18 Ë sostituita dalla seguente:

    † "g) per le cooperative a

    propriet‡ indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione,

    per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il

    piano di cessione in propriet‡ deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato

    nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita.

    L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in propriet‡ in attuazione di

    precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente pi˘ di un terzo delle

    abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti

    dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le

    cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in

    propriet‡ siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le

    plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate

    dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".

    † 10. Il comma 2 dell'articolo 22 Ë

    sostituito dal seguente:

    † "2. I programmi di edilizia

    agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,

    n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della

    legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai

    predetti piani e perimetrazioni, purchË destinate dallo strumento urbanistico vigente

    all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono

    convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli

    articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".

    Art. 2.

    (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto

    1978, n. 457, e successive modificazioni)

  5. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e

    successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

  6. Dopo il primo comma dell'articolo 1, Ë

    inserito il seguente:

    † "I finanziamenti per l'edilizia

    residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia

    residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili

    demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o

    immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi

    integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".

    † 3. Alla lettera r-bis) del primo

    comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono

    inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole:

    "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di

    abitazioni assistiti da contributo pubblico".

    † 4. Il secondo comma dell'articolo 18 Ë

    sostituito dal seguente:

    † "L'assegnazione e l'acquisto di

    cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione

    finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente,

    entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli

    interessi di preammortamento continuer‡ ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche

    prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della

    legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del

    contributo potr‡ chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni

    successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla

    proporzionale riduzione del numero di annualit‡ di contributo previste dal provvedimento

    di concessione".

    † 5. Il secondo comma dell'articolo 25 Ë

    sostituito dal seguente:

    † "La quota di riserva deve indicare

    l'ordine di priorit‡. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili

    sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla

    stessa".

    Art. 3.

    (Disposizioni di modifica della legge 18

    dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni)

  7. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e

    successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

  8. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le

    lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

    † "1. Per i mutui di cui

    all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli

    eredi hanno la facolt‡ di optare per:

    † a) l'estinzione anticipata del

    residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2,

    con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

    emanato con periodicit‡ annuale; b ) la continuazione del pagamento delle

    rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2,

    stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei

    tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale

    di sconto nonchË dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui

    all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo

    comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque

    superare, di norma, di pi˘ di un punto il tasso ufficiale di...

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