Modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 10 giugno 2004 Modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche

cinematografiche.

Capo I ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di esercizio, le modalita' tecniche di erogazione dei contributi, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti; Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definiti, con riferimento alle industrie tecniche cinematografiche, i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti, per i quali sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.

72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.

128;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

  1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono disciplinate nel presente decreto le modalita' di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come Ministero, per sostenere

    1. la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi; c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.

  2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto

    1. contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; b) contributi in conto capitale.

  3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

  4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

    Art. 2.

    Misura del contributo in conto interessi

  6. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'art. 3, e' concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento.

  7. Il contributo in conto interessi e' concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria.

    Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attivita' produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la suddetta misura del 25 per cento va rapportata al medesimo tasso di riferimento.

  8. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 e' ridotta al 5 per cento per

    1. realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale; b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti; c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

  9. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 e' concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui e' destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale.

  10. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria a tasso variabile, il tasso e' quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non puo' essere superiore al tasso di riferimento di cui al comma 2.

  11. Il contributo e' concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento.

    Art. 3.

    Parametri quantitativi

  12. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili

    1. per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a centocinquanta posti, un importo pari a 800.000 euro.

    Per le sale di capienza...

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