DECRETO 12 Aprile 2007 - Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica

Capo I - PRODUZIONE
Sezione I
Disposizioni comuni

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica;

Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, alla luce del nuovo testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo, introdotto dall'art. 1, comma 1151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 1150, della medesima legge n. 296/2006;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana

  1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo", ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

  2. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:

    1. la dichiarazione che il film e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;

    2. la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

    3. il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

    4. elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita';

    5. dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

  3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

  4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

  5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.

    Art. 2.

    Istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo

  6. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale sono presentate alla direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo e' pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a duecentocinquanta euro. L'istanza puo' contenere la richiesta del solo riconoscimento dell'interesse culturale, ovvero anche del contributo di cui all'art. 3. In questo caso, va specificato sia l'importo richiesto, sia se il predetto contributo e' domandato per la produzione, per la distribuzione, per l'esportazione, ovvero soltanto per una o due delle tre voci.

  7. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana.

  8. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:

    1. un analitico preventivo dei costi di produzione;

    2. un analitico preventivo sia dei costi di distribuzione in Italia che dei costi di distribuzione e vendita all'estero;

    3. un dettagliato piano finanziario preventivo, con l'indicazione di eventuali prevendite e minimi garantiti relativi alla distribuzione in Italia e all'estero, e di eventuali apporti in compartecipazione e in coproduzione;

    4. un piano dei ricavi destinati alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1;

    5. ad esclusione dei cortometraggi, una certificazione analitica della congruita' del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia;

    6. il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

    7. soggetto o trattamento e sceneggiatura;

    8. elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'. Per gli interpreti principali, e' inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;

    9. relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualita' culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualita' spettacolari;

    10. relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto filmico;

    11. curriculum vitae degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), ed l) del decreto legislativo.

  9. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo o al piano finanziario, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto, alla luce delle variazioni, per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le opere prime e seconde, l'importo di cui al periodo precedente e' ridotto a cento euro. Per i cortometraggi, l'importo e' ridotto a cinquanta euro.

  10. Per i film che non abbiano ottenuto il riconoscimento di interesse culturale, ovvero non abbiano ottenuto il contributo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'art. 1 viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.

    Art. 3. Definizione dei costi massimi ammissibili e requisiti per la concessione del contributo

  11. I contributi alla produzione ed alla distribuzione dei film riconosciuti di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito:

    1. dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla copia campione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione ("producer fee");

    2. dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero, come definite all'art. 4, comma 4. Le spese generali ed il compenso per la produzione ("producer fee") sono ammessi ciascuno nella misura forfetaria del 7,5% del costo di realizzazione alla copia campione. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della copia campione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo di produzione.

  12. I contributi sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le percentuali definite all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

  13. Per i film di interesse culturale, i costi di distribuzione in Italia ed all'estero, che compongono il costo massimo ammissibile, non possono essere inferiori al 20% del medesimo. In particolare, le spese per la distribuzione in Italia non possono essere inferiori al 16% del costo massimo ammissibile, e le spese occorrenti per le vendite all'estero non possono essere inferiori al 4% dello stesso. In ogni caso, il preventivo di spesa non puo' indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di...

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