Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 ottobre 2005 Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche
per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinamatografica; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
A d o t t a il seguente decreto
Art. 1.
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All'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica, d'ora in avanti: ´decreto ministerialeª, sono apportate le seguenti modifiche
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al comma 2, la lettera a) e' soppressa e, conseguentemente, le lettere b), c), d), e) ed f) sono ridenominate in a), b) c), d) ed e); b) al comma 2, lettera b), le parole: ´lo stessoª sono sostituite dalle seguenti: ´il filmª; c) al comma 3, la parola: ´sessantaª e' sostituita dalla seguente: ´centoventiª; d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: ´4-bis. Per i film non riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di interesse culturale ma non finanziati, il provvedimento viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.ª; e) al comma 5, la parola: ´trentaª e' sostituita dalla seguente
´novantaª.
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All'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale, dopo la parola: ´finanziarioª e' inserita la seguente: ´preventivoª.
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All'art. 3 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche
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il comma 1 e' sostituito dal seguente: ´1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione (´producer feeª),
e dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali ed il compenso per la produzione (´producer feeª) sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5% del costo di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione, come definito al primo periodo del presente comma.ª; b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: ´Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile e' composto per 1'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1, e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero dei film.ª, e, le parole: ´progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costoª sono sostituite dalle seguenti: ´progetti...
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