Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2005 Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche

per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinamatografica; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

A d o t t a il seguente decreto

Art. 1.

  1. All'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica, d'ora in avanti: ´decreto ministerialeª, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al comma 2, la lettera a) e' soppressa e, conseguentemente, le lettere b), c), d), e) ed f) sono ridenominate in a), b) c), d) ed e); b) al comma 2, lettera b), le parole: ´lo stessoª sono sostituite dalle seguenti: ´il filmª; c) al comma 3, la parola: ´sessantaª e' sostituita dalla seguente: ´centoventiª; d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: ´4-bis. Per i film non riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di interesse culturale ma non finanziati, il provvedimento viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.ª; e) al comma 5, la parola: ´trentaª e' sostituita dalla seguente

    ´novantaª.

  2. All'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale, dopo la parola: ´finanziarioª e' inserita la seguente: ´preventivoª.

  3. All'art. 3 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: ´1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione (´producer feeª),

    e dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali ed il compenso per la produzione (´producer feeª) sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5% del costo di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione, come definito al primo periodo del presente comma.ª; b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: ´Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile e' composto per 1'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1, e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero dei film.ª, e, le parole: ´progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costoª sono sostituite dalle seguenti: ´progetti...

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