Soste oltre l'orario sul ticket: il punto sulla situazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Varie
SOSTE OLTRE L’ORARIO
SUL TICKET: IL PUNTO
SULLA SITUAZIONE
Atto Camera. Interrogazione a risposta in commis-
sione 5 - 02362 presentata da Mognato Michele, testo di
giovedì 13 marzo 2014
MOGNATO, TULLO, CRIVELLARI, BERRETTA, COP-
POLA e CATALANO. — Al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, al Ministro dell’interno. — Per sapere –
premesso che:
il Ministero dell’interno, con proprio parere del 26 ago-
sto 2003, ha previsto che in caso di sosta di un autoveicolo
su stallo a pagamento oltre l’orario autorizzato dal con-
trassegno esposto si dà luogo alla procedura di infrazione
prevista dal codice della strada; il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti invece, con proprio parere prot.
n. 25783 del 22 marzo 2010 ha chiarito che la fattispecie
di cui sopra non si conf‌igura come violazione del codice
della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e
che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso solo il pa-
gamento della differenza eccedente quanto già attestante
dal contrassegno di sosta integrata da eventuale penalità
da stabilire con regolamenti comunali;
lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con successivo parere prot. n. 3615 del 5 luglio 2011, ha
confermato questa interpretazione;
ne deriva una situazione di conf‌litto interpretativo, do-
vuto alla mancanza della necessaria chiarezza normativa
generale, tanto più che i pareri citati fanno riferimento a
singoli casi segnalati dalle amministrazioni locali;
le amministrazioni locali sono potenzialmente esposte,
stante questa situazione, a comminare provvedimenti san-
zionatori potenzialmente illegittimi come tali impugnabili;
ne deriva in tutta evidenza una situazione di caos ammini-
strativo e di indeterminatezza nei confronti dei cittadini,
privi di indicazioni chiare e univoche –:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per
uniformare le diverse interpretazione e dare chiarezza di
indicazione sia alle amministrazioni locali sia ai cittadini.
(5-02362).
RISPOSTA:
della strada) ripartisce le competenze in materia di circo-
lazione stradale tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministero dell’interno, attribuendo al primo
quelle concernenti la regolamentazione e l’organizzazione
della circolazione e della segnaletica, e al secondo quelle
concernenti il coordinamento dei servizi di polizia strada-
le da chiunque espletati.
Ciò premesso, i competenti Uff‌ici del MIT hanno nel
tempo ripetutamente espresso il parere che, nel caso di so-
sta illimitata tariffata, il pagamento in misura insuff‌iciente
non costituisce violazione di una norma di comportamen-
to. In particolare, in materia di sosta, gli unici obblighi
previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157,
comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo
chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora
questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di
mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata
della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi
comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157,
comma 8, del Codice medesimo.
Orbene, la previsione di cui all’articolo 7, comma 1,
lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Co-
muni, di istituire aree di parcheggio subordinando la so-
sta al pagamento di una somma da riscuotere mediante
dispositivi di controllo della durata, non può essere letta
che in connessione con l’art. 157, comma 6, nel senso che
la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione
dell’inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del
dispositivo di controllo della durata della sosta.
Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la so-
sta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il
protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato ef-
fettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione
di obblighi previsti dal Codice. In ogni caso l’esposizione
del cosiddetto “grattino”, ovvero del “ticket” emesso dal
dispositivo di controllo della durata della sosta, conf‌igura
sia l’indicazione chiara e visibile dell’orario di inizio della
sosta, sia l’azionamento del dispositivo, come contemplato
dall’articolo 157, comma 6, del Codice.
Alla luce del regime normativo allo stato vigente, i
competenti Uff‌ici del MIT hanno quindi espresso il parere
che il pagamento in misura insuff‌iciente in aree ove la
sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata
al pagamento di una somma, conf‌igura unicamente una
inadempienza contrattuale.
Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffa-
rie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle
spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento co-

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