Profili sostanziali nei riti alternativi di cui all'art. 2 Della proposta di legge c. 1885

AutoreFrancesco Giuseppe Catullo
Pagine635-637

Profili sostanziali nei riti alternativi di cui all'art. 2 Della proposta di legge c. 1885 1

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La breve relazione sui «Profili sostanziali nei riti alternativi di cui all'art. 2 della proposta di legge C. 1885» non ha la pretesa di esprimere una valutazione in merito alla praticabilità, all'utilità o alla costituzionalità dei principi e dei criteri che potrebbero caratterizzare la riforma della disciplina relativa ai gravi reati colposi contro la persona, ma più semplicemente è diretta a verificare la collocazione dei suddetti principi e criteri direttivi nell'ambito del sistema penale.

Entrambi destinati ad informare i decreti legislativi di cui all'art. 1 della proposta di legge C. 1885 si risolvono, sul piano sostanziale, nel sanzionare con maggiore severità i delitti colposi contro la persona; sul piano processuale, nel subordinare l'instaurazione del rito abbreviato o del patteggiamento richiesto dall'imputato al consenso della persona offesa.

Ragioni di sinteticità e di brevità impongono di generalizzare categorie di per sé specifiche e differenziate, pertanto, quando si vorrà fare riferimento a tutti i soggetti legittimati dalla norma a prestare il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento o rito abbreviato inoltrata dall'imputato, si utilizzerà il termine generale «vittima», allo stesso modo la fattispecie dell'omicidio volontario indicherà la categoria dei reati gravi, e quella di ingiuria comprenderà le ipotesi delittuose lievi.

L'analisi commenta, innanzitutto, il dato normativo e il principio generale che massimamente pervade l'ordinamento giuridico attuale.

  1. Il dato normativo è l'art. 2 comma 2 n. 5 della proposta di legge C. 1885, secondo cui uno dei principi e criteri direttivi riguardanti i decreti legislativi di cui all'art. 1 della medesima proposta di legge (Delega al Governo per la riforma della disciplina relativa ai più gravi reati colposi contro le persone) deve essere che «la richiesta di giudizio abbreviato, di cui all'art. 438 del codice di procedura penale, e la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, di cui all'art. 444 stesso codice, siano effettuabili soltanto in presenza del consenso delle persone offese dal reato o delle parti civili individuate nella stessa vittima, se sopravvissuta e in grado di fornirlo, ovvero, e nell'ordine, di tutti i parenti anche adottivi entro il primo grado, o in loro mancanza del coniuge, o in sua mancanza, del convivente, o in mancanza, di tutti i parenti anche adottivi entro il secondo grado».

  2. Il principio generale, invece, o meglio la tendenza entro cui si attesta l'articolo della proposta di legge in esame può essere sintetizzato nella locuzione «negazione del diritto» che definisce, in senso generale, lo spostamento della produzione normativa dagli antichi centri logici del sistema verso centrali private 2. La tendenza che si registra nel sistema processuale è quella di applicare categorie privatistiche anche a branche del diritto originariamente incompatibili con esse, mostrando come nella società contemporanea il diritto di origine negoziale stia prevalendo sul diritto dettato dallo Stato 3. Deriverà l'affermazione che «i concetti di sovranità e di Stato, forgiati dalla teoria politica e giuridica dell'età moderna, appaiono inadeguati a spiegare e rapresentare il diritto odierno, sottratto al monopolio di un solo soggetto e prodotto da un'ampia e diversificata pluralità di fonti» 4.

    Questa trattazione finirà col rassegnare la conclusione che la novità apportata dal patteggiamento e dal rito abbreviato dal codice di procedura penale del 1988 ha segnato la fine del monopolio del giudice di cognizione nella commisurazione della pena, attribuendo tale potere a nuovi attori come l'imputato 5 e, nel caso di specie e con le modalità che si andranno a spiegare, la vittima.

  3. Tenendo presenti il dato normativo e il principio informatore del sistema penale, la domanda che si pone è: dove si collocano, nell'economia dell'intero sistema, il principio ed il criterio direttivo per cui la vittima del delitto colposo contro la persona deve prestare il proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento dell'imputato?

    La soluzione del quesito esige una descrizione del sistema penale in termini spaziali al fine di individuare le coordinate che intercettano il punto in cui si equilibrano principi e criteri della proposta di legge in oggetto.

    Per la percezione di uno spazio virtuale è necessario che siano stabiliti almeno due confini che agevolino la comprensione di una dimensione finita. Nel nostro caso, i limiti spaziali hanno la caratteristica di condividere natura sostanziale e processuale; si tratta da una parte dei delitti dolosi contro la persona, come l'omicidio intenzionale, che vengono accertati e giudicati dalla corte d'assise; dall'altra dei reati di lieve entità, come l'ingiuria, che restano di competenza del giudice di pace. In breve: il primo confine icasticamente è rappresentato dai delitti gravi e dalla corte d'assise che al loro accertamento è precostituita; il secondo dai delitti di lieve entità, che sono di competenza del giudice di pace.

    Si evidenzia, pertanto, una competenza caratterizzata in termini qualitativi dove reati espressivi di una conflittualità privata vengono rimessi al giudizio del giudice di pace, mentre delitti gravi, connotati soprattutto dalla dimensione spiccatamente fattuale dell'offesa, vengono riservati alla cognizione della corte d'assise. Questo perché il reato di lieve entità, incidendo e turbando la pace sociale in una dimensione relazionale privata, come per esempio avviene nei casi di ingiuria, legittima, per la sua risoluzione, la restituzione del conflitto all'aggressore e alla vittima 6 e, quindi, la conciliazione proposta dal giudice di pace. Mentre il delitto di grave entità, come l'omicidio volontario, irrompendo violentemente nella comunità sociale, richiede per il suo giudizio il collegio costituito da una maggioranza di laici, quasi a rappresentanza della figura esponenziale della comunità che ha patito suddetta vistosa e visibile lacerazione; in quest'ultimo caso, per l'accertamento del reato e la definizione della responsabilità, la capacità di pronunciarsi appare diffusa e, in certa misura, necessariamente comune 7.

    Di qui una prima considerazione: il delitto grave crea un'allarmante frattura sociale della cui integrazione si fa carico l'aspetto pubblicistico del sistema penale.

    Facendo riferimento a fatti concreti, come i recenti delitti di «figlicidio» o di omicidio per finalità terroristiche, siPage 636 nota come la percezione della gravità del conflitto generato dall'illecito risulta tanto avvertita e diffusa da interessare l'intera comunità nazionale, dalla Sicilia al Piemonte. Attraverso un processo di identificazione nella vittima del reato, la società interessata diventa destinataria della scelta giudiziale diretta alla composizione della frattura generata dal misfatto 8 e la funzione del giudice e della pena da quest'ultimo applicata ha il fine di ristabilire la pace giuridica, confermando nei cittadini il valore delle norme violate e tranquillizzando la loro coscienza giuridica di fronte al turbamento prodotto dal delitto grave 9.

    Diversamente, la risoluzione giudiziale di un delitto lieve come l'ingiuria che si consuma, per esempio, a La Spezia interessa nel suo disvalore il diretto destinatario, probabilmente qualche altra persona che al primo può gravitare affettivamente attorno, ma non certamente l'intera collettività.

    Anche in quest'ultimo caso il delitto manifesta la sua lesività nel turbare la tranquillità di un rapporto sociale, tuttavia i suoi effetti...

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