La disciplina sostanziale e procedurale dei termini penali

AutoreIvan Borasi
Pagine25-141
LA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCEDURALE DEI TERMINI PENALI
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Termini a mesi
o ad anni
sione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera
nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, e si è richiamata la
giurisprudenza delle sez. un. che, come visto, ha più volte ribadito che con
la locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui all’art. 2, comma 1
debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale
ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti
l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari. Si aggiunge,
come argomento di natura logica, richiamandosi a sez. un. Giammaria,
che, se la scelta legislativa della non operatività della moratoria dei termini
feriali nei procedimenti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla
esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini
preliminari subisca pause o decelarazioni potenzialmente pregiudizievoli
all’attività inquirente, non si vede perché tale esigenza non dovrebbe assi-
stere i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri, i quali, al pari
di quelli riguardanti misure personali, appaiono comunque connessi all’at-
tività di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più possibile
rapida alle condotte delittuose della criminalità organizzata, a livello sia di
prevenzione sia di repressione.”
In conclusione sull’argomento, la funzione delle eccezioni sopra men-
zionate può essere sia di consentire la celebrazione di un’udienza all’in-
terno delle ferie giudiziali, che di consentire il decorso di termini in modo
da permettere la f‌issazione di udienze anche in periodi non feriali, ma con
tempistica più ristretta (Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 22375 del 2002).
2. La disciplina sostanziale e procedurale dei termini penali
2.1. Disciplina processuale generale
I termini processuali sono stabiliti a ore, giorni, mesi, anni, e si com-
putano secondo il calendario comune [FRIGO, Computo dei termini, diritti
di difesa e principio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1967,
1326 e ss.].
È da precisare che ciò che rileva per stabilire il tipo di termine se a ore, gior-
ni, mesi, o anni, è la dizione legislativa, indipendentemente dalla consistenza
della stessa, anche se superiore nella quantità all’unità di misura immediata-
mente successiva. Qualora vi siano termini composti, il calcolo si fa partendo
dai criteri dell’unità di misura maggiore e sommando successivamente i criteri
di quella/quelle minori, ma senza fare delle commistioni di disciplina.
I termini stabiliti a mesi o ad anni non portano al calcolo dei giorni
relativi ai mesi o agli anni effettivi, ma portano alla scadenza nello stesso
giorno del mese o anno di arrivo rispetto a quello di partenza (in tema
I TERMINI NEL PROCESSO PENALE
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Scadenza
nel giorno festivo
Termini a ore
o a giorni
di prescrizione Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 21947 del 2010), non si tiene
conto dell’ora di partenza (Cfr. Cass. Pen., Sez.II, n. 49296 del 2004), o
della natura bisestile di un anno (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 9479 del 2003).
Qualora nel mese o anno di scadenza manchi il giorno corrispondente, si
calcola l’ultimo giorno del mese o anno corrispondente secondo il calen-
dario comune. Nello stesso senso, richiamando analogicamente l’art. 2963
comma 5 c.c., [SOLA, I termini, in Trattato di procedura penale, a cura di
SPANGHER, Torino, 2008, 1, II, 296-297] .
Nei termini stabiliti a ore o giorni, le frazioni di ore o di giorni non
rilevano. Nello stesso senso Cfr. [FIORIO, sub art. 172, in Codice di proce-
dura penale commentato, a cura di GIARDA-SPANGHER, Milano, 2010, I,
1549-1550]. Ciò signif‌ica che se conteggiata l’ora di partenza o il giorno di
partenza, la frazione d’ora o di giorno non verranno considerate, partendo
con il conteggio come se le stesse non esistessero, e le ore come composte
da 60 minuti e i giorni da 24 ore.
È causa di ineff‌icacia del provvedimento, in un termine stabilito ad
ore, la mancata indicazione dell’ora nel deposito dello stesso (Cfr. Cass.
Pen., Sez. III, n. 20772 del 2010), salvo che l’ora medesima, e quindi la
tempestività del deposito, si possa desumere in via presuntiva (Cfr. Cass.
Pen., Sez. III, n. 90 del 2010; Cass. Pen., Sez. II, n. 28671 del 2008).
Dai termini processuali in senso stretto, relativi all’esercizio di determi-
nate attività processuali (o procedimentali), si distinguono, anche in rela-
zione alla disciplina de qua, quegli elementi numerici a rilievo direttamente
sostanziale, quale il presofferto custodiale, o mediatamente sostanziale,
quali la prescrizione o i termini di custodia cautelare, o preprocessuale,
come il termine per la condizione di procedibilità, anche se con attinenze
di disciplina in vari casi.
Solo per i termini stabiliti a giorni scadenti in giorno festivo vale la pro-
roga di diritto al giorno successivo (esempio è sul punto portato dal termine
per l’interrogatorio cautelare Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 36315 del 2010). Il
sabato non è giorno festivo (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 34877 del 2010). Lo
stesso principio non vale per i termini ad horas (Cfr. (Cfr. Cass. Pen., Sez. I,
n. 10762 del 2009; contra Cass. Pen., Sez. I, n. 19377 del 2009). La proroga
di diritto non vale per i termini liberi o dilatori (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n.
10322 del 2009), e non vale per la decorrenza iniziale del nuovo corso di
un termine (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 133 del 2009) sia se il giorno festivo
è il dies a quo non computato, sia se il giorno festivo è il primo giorno di
decorrenza effettiva. Non si sottace che quest’ultimo punto è stato rimesso
alle sez. un. della Corte di Cassazione per la soluzione di contrasto.
LA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCEDURALE DEI TERMINI PENALI
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Termini ordinatori
e perentori
Computo
del momento
iniziale
e finale
Nel termine processuale a ore o giorni non si calcola l’ora o il giorno
di partenza, ma si calcola l’ora o il giorno di arrivo, salvo che la legge di-
sponga altrimenti. Si tratta di una presunzione superabile solo dalla legge
derogante. Questo principio non vale per i termini non processuali in senso
stretto, come ad esempio quelli prescrizionali (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n.
21947 del 2010).
Quando è stabilito solamente il momento f‌inale per il compimento di
un atto, allora le unità di tempo del termine di riferimento si calcolano in-
tere e libere, non si può quindi svolgere un’attività prima di tale decorso.
Nel calcolo dei termini liberi si conteggiano anche i giorni festivi inter-
medi (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 37988 del 2004).
Il termine per compiere atti in un uff‌icio giudiziario si intendono sca-
duti nel momento in cui, sulla base dei regolamenti (o disposizioni) interni,
l’uff‌icio è chiuso al pubblico (per un approfondimento sul punto si veda
[AMODIO, Orario degli uff‌ici giudiziari e garanzie costituzionali, in Cassa-
zione penale, 1996, 1103 e ss.]. Tale regola non vale per gli uff‌ici di polizia
giudiziaria (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 40647 del 2006) e per i giudici (Cfr.
Cass., sez. Un. Pen., n. 90 del 1995). La ratio attraverso la quale vagliare
le situazioni dubbie, è quella della generalità/trasparenza della pubblica
amministrazione, in quanto, in caso di variazioni di orario generalizzate per
esigenze di uff‌icio con provvedimento ad hoc, è permesso un utile deposito
di un atto in scadenza, mentre non potrà essere ritenuto legittimo il favore
personale. Nello stesso senso, chiusure anticipate al pubblico estempora-
nee dell’uff‌icio, anche per alcune ore prima della chiusura normale, non
potranno danneggiare il depositante, il quale potrà eventualmente essere
considerato in termini in caso di deposito per tutto il giorno non festivo
successivo alla stessa (o per le ore corrispondenti di tali giorni in caso di
termini a ore), o rimesso in termini. Per una disamina sul punto [SOLA,
I termini, in Trattato di procedura penale, a cura di SPANGHER, Torino,
2008, 1, II, 298].
L’art. 173 c.p.p.5
&, prevede la presunzione assoluta che i termini pro-
& Art. 173 - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione. 1. I termini si considerano
stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge (606, lett. c).
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che
la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l’ab-
breviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell’autorità pro-
cedente.
Deposito atti
negli uffici pubblici

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