DECRETO 20 dicembre 2007 - Non iscrizione di alcune sostanze attive nell''allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, in attuazione della decisione della Commissione 2007/442/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a) e l'art. 6;

Vista la decisione 2007/442/CE relativa alla non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto che a norma dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro puo', durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non inserite nell'allegato I della direttiva in attesa che tali sostanze siano esaminate;

Visti i regolamenti della Commissione 1112/2002/CE e 2229/2004/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per alcune sostanze attive nessun impresa ha effettuato una notifica a norma dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento 2229/2004;

Considerato che per altre sostanze attive i notificanti hanno ritirato il proprio sostegno per la partecipazione al programma di lavoro che ne prevedeva l'esame per l'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per ulteriori sostanze attive non e' stato presentato alcun fascicolo completo e nessun Stato membro ha espresso la volonta' di agire in qualita' di notificante;

Tenuto conto che, per le motivazioni sopra riportate, tutte le sopra elencate sostanze attive non possono essere incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che di conseguenza tutti gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;

Considerato che per nessuna delle sostanze attive revocate e' stato richiesto da parte dell'Italia di prolungarne il periodo di utilizzo;

Considerato che solo alcune delle sostanze attive revocate dall'attuazione della decisione 2007/442/CE risultano attualmente autorizzate in Italia;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive precedentemente autorizzate in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari revocati deve essere concesso un periodo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT