Sospensione e revoca della patente di guida (artt. 129 e 130 C.S.)

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Rassegna
di giurisprudenza
Sospensione e revoca
della patente di guida
(artt. 129 e 130 c.s.)
SOMMARIO
a. Sospensione. b. Revoca.
a. Sospensione
n L’art. 129, comma secondo, c.s. che prevede la sospensione
della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti
psichici o f‌isici prescritti dal precedente art. 119, non contempla
anche l’ordine di consegna del documento, ma la comunicazione
del provvedimento ai competenti uff‌ici della direzione generale
della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del re-
ato di cui all’art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta
causa che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa
di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere
non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In
motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un argomentum a
contrario dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi – re-
voca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione
di reati – è espressamente previsto che l’autorità ordini al titolare
della patente la consegna del documento, chiarendo anche che
è inapplicabile in subiecta materia l’art. 212, comma quarto, c.s.,
secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgre-
disca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la
non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per
la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). * Cass.
pen., sez. I, 13 agosto 1998, n. 3544 (c.c. 16 giugno 1998), P.G. in
proc. P., in questa Rivista 1999, 26. [RV211269]
n L’inottemperanza all’ordine della motorizzazione civile di
consegnare la patente di guida a seguito della disposta sospen-
sione del documento integra violazione dell’art. 650 c.p. * Cass.
pen., sez. I, 7 aprile 1998, n. 4247 (ud. 23 marzo 1998), P.G. Pisa
in proc. P., in questa Rivista 1998, 431 e in Riv. pen. 1998, 579
n Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di
guida, emesso in conseguenza di reiterate violazioni, da parte
del conducente di autoveicolo, di norme del codice della strada,
non è suscettibile – non trattandosi di ordinanza ingiunzione di
pagamento di pena pecuniaria – di opposizione davanti al giu-
dice ordinario, a norma e per gli effetti di cui alla L. 24 novem-
bre 1981, n. 689, ma incidendo su situazioni soggettive aventi i
caratteri propri dell’interesse legittimo può essere impugnato
esclusivamente davanti al giudice amministrativo perché, seb-
bene attinente ad una abilitazione che rientra nella categoria
delle autorizzazioni amministrative, trattasi dell’esercizio di po-
teri pubblicistici devoluti dall’art. 91, del T.U. 15 giugno 1959, n.
393 alla pubblica amministrazione. * Cass. civ., Sezioni Unite,
17 febbraio 1992, n. 1914, Prefetto Provincia di Bari e Ministero
Interno c. M., in questa Rivista 1992, 921.
n Presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di
sospensione della patente di guida da parte dell’autorità giudi-
ziaria è il collegamento del fatto lesivo alla circolazione di un
veicolo per la cui guida sia prescritta la patente. (Nella specie la
S.C. ha annullato la sentenza nella parte in cui aveva disposto la
sospensione della patente nei confronti del ricorrente, il quale
aveva coadiuvato soltanto da terra la manovra del conducente
del veicolo). * Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 1991, n. 4478 (ud. 22
novembre 1990), N., in questa Rivista 1992, 664.
n In virtù del principio della sostanziale unità della patente,
la sospensione e la revoca della medesima comportano l’inibi-
zione, temporanea nel primo caso e def‌initiva nel secondo, alla
guida di qualsivoglia veicolo per il quale la patente sia necessa-
ria, con conseguente ineff‌icacia di qualunque altra patente even-
tualmente in possesso della persona colpita dal provvedimento
ed impossibilità per quest’ultima di richiederne ed ottenerne
altre da qualunque prefettura della Repubblica durante il perio-
do di eff‌icacia di detto provvedimento. * Cass. pen., sez. IV, 11
aprile 1990, n. 5359 (ud. 19 febbraio 1990), T.
n La sindacabilità da parte del giudice ordinario di un atto ammi-
nistrativo, ai f‌ini della sua disapplicazione se illegittimo, è limitata
alla ipotesi di un diritto soggettivo leso, autonomo e preesistente
rispetto all’atto amministrativo, che, per effetto di tale atto, non
possa essere esercitato e non può comprendere il caso in cui la si-
tuazione giuridica soggettiva, che si deduce lesa, trova la sua fon-
te in un atto della stessa pubblica amministrazione. Ne consegue
che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento di
sospensione o di revoca della patente di guida, la cui validità ed
eff‌icacia può essere tutelata solo in sede amministrativa. * Cass.
pen., sez. IV, 27 giugno 1986, n. 6355 (ud. 3 febbraio 1986), A.
n Il giudice ordinario non può disapplicare un atto amministra-
tivo a seguito del quale si sia modif‌icata una determinata situa-
zione giuridica soggettiva, se detta situazione sia derivata non
già direttamente dall’ordinamento, bensì da atto della pubbli-
ca amministrazione, che può venir meno a seguito di altro atto
della stessa pubblica amministrazione. Nella specie è stato rite-
nuto che il giudice ordinario non possa disapplicare il provvedi-
mento di sospensione alla patente di guida, poiché l’abilitazione
alla guida deriva per l’interessato non già direttamente, quale
diritto soggettivo, dall’ordinamento ma da atto della pubblica
amministrazione. * Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 1985, n. 3188 (ud.
25 settembre 1984), P.
n La revoca e la sospensione della patente di guida possono
essere applicate solo se la relativa abilitazione sia stata mate-
rialmente rilasciata, a nulla rilevando che il conducente abbia
superato l’esame di guida. * Cass. pen., sez. V, 11 novembre
1982, n. 10603 (ud. 17 giugno 1982), B.
b. Revoca
n È illegittimo costituzionalmente il combinato disposto degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n.
575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei con-
fronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali. * Corte cost. 21 ottobre 1998, Corte cost. 21 ottobre
1998, n. 354 (ud. 14 ottobre 1998), D.R. c. Prefetto di Napoli.
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019

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