La sospensione del processo in assenza dell'imputato (L. n. 67 del 2014)

AutoreDomenico Potetti
Pagine199-204
199
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
Dottrina
La sospensione
deL processo in assenza
deLL’imputato
(L. n. 67 deL 2014)
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. La sospensione del processo (art. 420 qua-
ter c.p.p.). 3. Le ricerche dell’imputato assente e la revoca
della sospensione (art. 420 quinquies c.p.p.). 4. La prosecu-
zione del processo.
1. Introduzione
Com’è noto, il nuovo giudizio in assenza, di cui alla L.
n. 67 del 2014, è il prodotto dell’esigenza di adeguare l’or-
dinamento italiano alla CEDU e alle numerose decisioni
della Corte EDU intervenute su questa materia (1).
L’art. 6 CEDU (al contrario dell’art. 14 §3 del patto
internazionale sui diritti civili e politici) non prevede
espressamente il diritto dell’imputato di partecipare al-
l’udienza e al processo.
Nonostante ciò, la Corte EDU ha costantemente ritenu-
to che tale diritto deve ritenersi implicitamente tutelato
dall’art. 6 CEDU, quale conseguenza del riconoscimento
allo stesso imputato di altri diritti il cui effettivo esercizio
presuppone proprio l’esistenza del suo diritto a partecipa-
re all’udienza e al processo.
Presuppongono tale diritto dell’imputato il diritto di
difendersi personalmente, quello di ottenere l’assistenza
di un interprete e, ancora, quello di interrogare i testimoni
(2).
Questo non signif‌ica, secondo la stessa Corte di Stra-
sburgo, che il giudice non possa procedere in assenza
dell’imputato (3).
Tuttavia per farlo occorre che ricorra almeno una delle
due seguenti condizioni.
La prima condizione consiste in uno stato soggettivo,
che nella versione più rigorosa viene def‌inito come ef-
fettiva conoscenza da parte dell’imputato della data del
processo (condizione che in prima battuta la L. n. 67
del 2014 non assicura, quanto alla data dell’udienza, pur
preoccupandosi della conoscenza del procedimento, che è
cosa diversa).
La seconda (alternativa) condizione consiste nell’esi-
stenza di strumenti che consentano all’imputato, qualora
venga condannato in absentia, di ottenere un riesame del
merito delle accuse, una volta che sia venuto a conoscenza
della condanna (4).
La scelta del legislatore italiano è stata quella di
consentire il processo in assenza dell’imputato solo ove
sussistano alcune condizioni, elencate dai commi 1 e 2
dell’art. 420 bis c.p.p.: se l’imputato ha espressamente ri-
nunciato ad assistere all’udienza; se ha dichiarato o eletto
domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto
a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di
f‌iducia; se abbia ricevuto personalmente la notif‌icazione
dell’avviso dell’udienza; ovvero se risulti comunque con
certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o
si è volontariamente sottratto alla conoscenza del proce-
dimento o di atti del medesimo.
Insomma: il legislatore italiano ha ritenuto di confor-
marsi alla giurisprudenza della Corte EDU garantendo al-
l’imputato la conoscenza dell’esistenza del procedimento,
da cui scaturisce evidentemente il suo onere di tenersi
costantemente informato sul suo svolgersi.
L’esito naturale del processo, per i casi in cui invece
non sussistano le condizioni suddette è la sospensione del
processo medesimo, in ossequio alla suddetta giurispru-
denza della Corte EDU.
2. La sospensione del processo (art. 420 quater c.p.p.)
L’avvio del meccanismo che conduce alla sospensione
del processo è previsto dall’art. 420 quater, comma primo,
c.p.p..
Questa disposizione è molto importante anche sotto il
prof‌ilo sistematico, perché offre in sintesi all’interprete
una sorta di vademecum che il giudice deve seguire in
apertura di udienza per verif‌icare la corretta realizzazione
del contraddittorio, prima di giungere eventualmente alla
sospensione del processo.
La disposizione in esame prevede che prima di avviare
il sub procedimento che conduce alla sospensione del
processo il giudice deve verif‌icare se si possa procedere
in assenza dell’imputato (“Fuori dei casi previsti dagli
articoli 420-bis …”), e prima ancora, in via logica, deve
verif‌icare se vi sia impedimento a comparire dell’imputato
o del suo difensore (“…e 420-ter…”), e se vi sia nullità
della notif‌icazione.
A ben vedere, il comma in esame prevede (in senso
logicamente e cronologicamente inverso) le tappe che il

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