Sospensione e interruzione del processo

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44 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
2. Qualora la controversia possa es-
sere decisa indipendentemente dal
documento del quale è dedotta la
falsità, il collegio pronuncia sulla
controversia.
3. La prova dell’avvenuta proposi-
zione della querela di falso è depo-
sitata agli atti di causa entro trenta
giorni dalla scadenza del termine
fissato ai sensi del comma 1. In di-
fetto il presidente fissa l’udienza di
discussione.
4. Proposta la querela, il collegio
sospende la decisione fino alla defi-
nizione del giudizio di falso.
Art. 78.DEPOSITO DELLA SENTENZA
RESA SULLA QUERELA DI FALSO
1. Definito il giudizio di falso, la
parte che ha dedotto la falsità depo-
sita copia autentica della sentenza
in segreteria.
2. Il ricorso è dichiarato estinto se
nessuna parte deposita la copia della
sentenza nel termine di novanta gior-
ni dal suo passaggio in giudicato.
CAPO II – SOSPENSIONE
E INTERRUZIONE
DEL PROCESSO
Art. 79.SOSPENSIONE E INTERRUZIO-
NE DEL PROCESSO
1. La sospensione del processo è
disciplinata dal codice di procedura
civile, dalle altre leggi e dal diritto
dell’Unione europea.
2. L’interruzione del processo è di-
sciplinata dalle disposizioni del co-
dice di procedura civile1.
3. Le ordinanze di sospensione
emesse ai sensi dell’articolo 295
appellabili. L’appello è deciso in
camera di consiglio.
Art. 80.PROSECUZIONE O RIASSUN-
ZIONE DEL PROCESSO SOSPESO O INTER-
ROTTO
1. In caso di sospensione del giu-
dizio, per la sua prosecuzione deve
essere presentata istanza di fis-
sazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione dell’at-
to che fa venir meno la causa della
sospensione2.
2. Il processo interrotto prosegue
se la parte nei cui confronti si è
verificato l’evento interruttivo pre-
senta nuova istanza di fissazione di
udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione
ai sensi del comma 2, il processo
deve essere riassunto, a cura della
parte più diligente, con apposito
atto notificato a tutte le altre parti,
nel termine perentorio di novan-
ta giorni dalla conoscenza legale
1 Per l’interruzione del processo, articoli 299
– 305 del c.p.c., riportati in appendice, tutta-
via vedi anche la disciplina dell’art. 80 c.p.a..
2 Sulla necessità di presentare l’istanza di
fissazione dell’udienza v. art. 71, co. 1 (note
1 e 2) e art. 1, co. 1, all. 3: norme transitorie.

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