Sospensione Dell'Ordine Di Esecuzione E Affidamento In Prova Allargato: La Sentenza N. 41/2018 Della Corte Costituzionale Tra Asimmetrie Legislative E Riforma Dell'Ordinamento Penitenziario

AutoreValentina Marchesi
Pagine305-310
305
giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
CORTE COSTITUZIONALE
di chiedere l’aff‌idamento in prova allargato e comunque
senza attendere una decisione al riguardo, renderebbe
impossibile la concessione della misura alternativa prima
dell’ingresso in carcere.
Tale è appunto la situazione normativa che si è rea-
lizzata a causa del mancato adeguamento dell’art. 656,
comma 5, c.p.p. Omettendo di intervenire sulla normativa
ancillare, il legislatore smentisce sé stesso, insinuando
nell’ordinamento una incongruità sistematica capace di
ridurre gran parte dello spazio applicativo riservato alla
normativa principale.
7.– Mancando di elevare il termine previsto per sospen-
dere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, così da
renderlo corrispondente al termine di concessione dell’af-
f‌idamento in prova allargato, il legislatore non è incorso in
un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l’art. 3 Cost.
Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza
adeguata ragione giustif‌icatrice, dando luogo a un tratta-
mento normativo differenziato di situazioni da reputarsi
uguali, quanto alla f‌inalità intrinseca alla sospensione
dell’ordine di esecuzione della pena detentiva e alle ga-
ranzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della
libertà personale del condannato.
L’art. 656, comma 5, c.p.p. va perciò dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo, nella parte in cui si prevede che
il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena
detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena,
non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
8.– La questione di legittimità costituzionale basata
sull’art. 27, terzo comma, Cost. resta assorbita. (Omissis)
SOSPENSIONE DELL’ORDINE
DI ESECUZIONE
E AFFIDAMENTO IN PROVA
ALLARGATO: LA SENTENZA
N. 41/2018 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE TRA
ASIMMETRIE LEGISLATIVE E
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
di Valentina Marchesi
1. Con la sentenza che qui si annota (n. 41 del 2 marzo
2018, Pres. Lattanzi, Red. Lattanzi), la Corte costituzio-
nale pone f‌ine a una asimmetria nella trama legislativa.
La pronuncia risolve la questione del mancato coordina-
mento tra il comma quinto dell’art. 656 c.p.p. e l’art. 47 co.
3-bis della L. 354 del 1975 (introdotto dall’art. 3, comma
1º, lett. c del D.L. 46 del 2013, convertito, con modif‌ica-
zioni, nella L. n. 10 del 2014), che disciplina il cosiddet-
to aff‌idamento in prova allargato: la Corte ha dichiarato
«l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5°, del
codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede
che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena
detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena,
non superiore a tre anni, anziché a quattro anni».
Lungi dall’esaurirsi nella risoluzione del mancato co-
ordinamento tra norme, la pronuncia evoca scenari di più
ampio respiro e chiama in causa direttamente le istanze
di rinnovamento espresse del recente – ancorché ancora
inattuato – disegno di riforma dell’ordinamento peniten-
ziario della riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103).
Questi i fatti. Con ordinanza del 13 marzo 2017, il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 co. 5º
c.p.p., nella parte in cui la norma «non prevede che l’ordi-
ne di sospensione della pena debba essere emesso anche
nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzio-
ne» (1). Il Giudice remittente ipotizzava una violazione
degli artt. 3 e 27 comma 3º della Carta costituzionale.
Il Giudice era investito della domanda di sospensione
di un ordine di esecuzione di pena detentiva di tre anni,
undici mesi e diciassette giorni, per una condanna rela-
tiva al reato di cui all’art. 73, comma 1°, D.P.R. 309/1990:
tuttavia il Pubblico Ministero aveva emesso l’ordine senza
sospensione, in quanto la pena superava il limite di tre
anni f‌issato dal comma 5° dell’art. 656 c.p.p.
Il condannato affermava che tale limite triennale non
sarebbe allineato con l’ipotesi di aff‌idamento in prova c.d.
allargato previsto dal comma 3-bis dell’art. 47 ord. penit.,
che ricomprende invece pene sino a quattro anni di reclu-
sione. Di conseguenza, dal momento che la sospensione
dell’ordine di esecuzione è funzionale a ottenere l’appli-
cazione della misura alternativa evitando l’ingresso del
condannato in carcere, la soglia edittale per la sospen-
sione dell’ordine di esecuzione dovrebbe armonizzarsi
con quella dell’aff‌idamento in prova allargato, vale a dire
di ottenere l’applicazione della misura alternativa prima
dell’ingresso in carcere. Sulla scorta di tale ricostruzione,
il condannato chiedeva pertanto di dichiarare l’ineff‌icacia
dell’ordine di esecuzione.
Il G.i.p. rilevava la fondatezza della questione e affer-
mava che la ratio della misura alternativa coincide con
quella dell’aff‌idamento in prova ed è quella di evitare l’in-
gresso in carcere del condannato, nell’ottica di una piena
realizzazione della f‌inalità rieducativa della pena di cui al
terzo comma dell’art. 27 Cost. Secondo tale prospettazione,
la nuova ipotesi di aff‌idamento in prova c.d. allargato si di-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT