DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 191 - Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497;

Visto il decreto dei Ministro della sanita' 26 settembre 2000, n. 339;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri della Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Lo scopo del presente decreto e' quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

2. Il presente decreto disciplina:

a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata;

c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare;

d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanita' animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 e

dell'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,

supplemento ordinario, recante: «Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria

2004.»:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

A e B.

2. (Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti

organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di

trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora il termine per l'espressione dei parere

parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi

termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di

novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva

2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva

2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva

2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva

2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della

direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della

direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della

direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della

direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della

direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della

direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione

tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di

essi e' richiesto anche il parere delle commissioni

parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni

formulate con riferimento all'esigenza di garantire il

rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari

elementi integrativi di informazione, per i pareri

definitivi delle commissioni competenti per i profili

finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

.

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di

determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di

un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale

relativo all'informazione e alla consultazione dei

lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione

dell'orario di lavoro delle persone che effettuano

operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e

di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi

derivanti dagli agenti fisici (rumore), (diciassettesima

direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,

della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del

Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi

connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE

del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle

cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a

3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico

nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia

ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE

e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e

all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione

degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi

nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,

83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti

annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',

delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di

assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato

interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva

96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio...

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