Sorpasso
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Rassegna
di giurisprudenza
Sorpasso
SOMMARIO
a. Ambito di applicazione della normativa. Nozione di sorpas-
so. b. Obblighi del veicolo sorpassante; b-1) Spazio antistan-
te e visibilità. b-2) Distanza laterale. c. Obblighi del veicolo
sorpassato. d. Sorpasso a destra. e. Divieto di sorpasso dei
tram. f. Divieto di sorpasso; f-1) Curve, dossi e scarsa visi-
bilità. f-2) Veicolo in fase di sorpasso. f-3) Semafori e pas-
saggi a livello. f-4) Crocevia. g. Sorpasso seguito da svolta.
a. Ambito di applicazione della
normativa. Nozione di sorpasso
■ Per sorpasso di veicolo deve intendersi il superamento di
altro veicolo che precede, comunque eseguito e non già solo
quello che si svolga mediante spostamento del mezzo verso la
sinistra della linea di iniziale scorrimento. Deve, pertanto, ri-
tenersi sorpasso il superamento di altro veicolo che precede e
che circoli nella stessa corsia, ancorché ideale, senza che sia
necessario lo spostamento della linea direttrice di marcia su al-
tra corsia. * Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3189 (ud. 24
ottobre 1990), Arcoleo.
■ Nel caso di carreggiata divisa in più corsie per ogni senso di
marcia, non sussiste sorpasso in senso tecnico-giuridico, ai sen-
si dell’art. 106 c.s., quando due veicoli marcianti in corsie paral-
lele si sopravanzino l’un l’altro restando ciascuno nella propria
corsia. In questa ipotesi mancano, infatti, gli elementi costitutivi
della manovra di sorpasso, la quale consta di due spostamenti
dei veicoli dalla direttiva di marcia, di cui uno, temporaneo, ver-
so sinistra per superare il veicolo che precede e l’altro, conclu-
sivo, verso destra, per effettuare il rientro nella propria mano. *
Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1979, n. 4820, ATM Azienda Tra-
spori Municipali di Milano c. Piras, in questa Rivista 1979, 827.
■ Costituisce sorpasso non soltanto la fase culminante della
manovra, cioè quella del superamento del veicolo che precede,
ma ogni momento della manovra stessa dalla fase iniziale, nel-
la quale il conducente si sposta a sinistra per accertarsi della
possibilità di portare a termine il sorpasso, sino a quella finale
costituita dal definitivo rientro del veicolo sulla propria destra. *
Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1974, n. 342, Pellegrino.
b. Obblighi del veicolo sorpassante
b-1. Spazio antistante e visibilità
■ Il conducente di veicolo, prima d’iniziare la manovra di sor-
passo, è tenuto ad accertarsi di disporre di spazio sufficiente
per eseguire detta manovra senza pericoli ed, in particolare, che
altri conducenti non abbiano già impegnato la corsia corrispon-
dente. * Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 1994, n. 3658 (ud. 3 febbraio
1994), Bosco ed altro, in questa Rivista 1994, 1162.
■ La manovra di sorpasso, giacché determina un turbamento
nello svolgersi del normale traffico, va compiuta con la massima
cautela ed in condizioni di tutta sicurezza. * Pret. civ. Catania,
sez. V, 25 giugno 1992, n. 515, Lazzara c. Mazzucco e altro, in
questa Rivista 1992, 843.
■ Il conducente che si accinga alla manovra di sorpasso ha l’ob-
bligo di accertarsi dell’esistenza di spazio libero sufficiente non
solo nella fase iniziale e durante quella del suo sviluppo ma anche
nella fase conclusiva e, pertanto, il sorpasso non deve mai essere
intrapreso ove manchi la certezza del rientro a destra in condizio-
ni di sicurezza. * Corte app. civ. Torino, sez. III, 11 aprile 1992, n.
445, Inail c. Nicoloso ed altro, in questa Rivista 1993, 436.
■ In tema di circolazione stradale, perché la manovra di sorpas-
so possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere
abbia a disposizione, fra l’altro, visibilità idonea e spazio suffi-
ciente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite
condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia
per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sor-
passo in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il condu-
cente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale
compimento della manovra. * Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre
1990, n. 16404 (ud. 16 ottobre 1990), Del Monte.
■ La manovra di sorpasso può essere iniziata solo quando, sia
longitudinalmente sia lateralmente, esista spazio sufficiente ad
escludere l’insorgere di pericoli durante tutto il tempo della sua
esecuzione; tale accertamento, da parte del conducente che si
accinge al sorpasso, è necessario anche se la larghezza della
strada assicuri il contemporaneo transito di più di due veicoli,
nè vale ad interrompere il nesso di causalità la circostanza che
il veicolo sorpassando abbia possibilità di spazio alla sua destra.
* Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 1981, n. 10345 (ud. 20 ottobre
1981), Giudice, in questa Rivista 1982, 284.
b-2. Distanza laterale
■ In tema di circolazione stradale, il conducente di un autovei-
colo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare
particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità del
veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di
ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista. * Cass. pen.,
sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23079 (ud. 30 gennaio 2017), P.C. in
proc. Scenini. [RV270198]
■ Il conducente di veicolo che si accinge ad eseguire la mano-
vra di sorpasso di altro veicolo di natura instabile (nella specie,
ciclomotore che prima del sorpasso oscillava) è tenuto ad au-
mentare prudenzialmente la misura della distanza di sicurezza
laterale. * Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 1993, n. 2284 (ud. 25 set-
tembre 1992), Panteri, in questa Rivista 1993, 691. Conforme,
Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 1990, n. 15211, Dal Bosco.
■ In tema di circolazione stradale, nella valutazione del mar-
gine di sicurezza, va tenuta in debito conto anche la mobilità
trasversale del sorpassando, ambito questo che deve essere
tanto più rilevante quanto meno veloce e più leggero sia il vei-
colo superato. A parte il fenomeno del «risucchio», da tenersi in
considerazione nel sorpasso radente ad alta velocità, per quan-
to riguarda il limite laterale di sicurezza dei ciclisti, esso dovrà
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
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