DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2003, n. 240 - Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regolamento di cui al regio-decreto 23 maggio 1924, n.

827, e successive modificazioni, concernente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, recante «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale»; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente «amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, in cui si dispone che gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»,

ed in particolare l'articolo 8, comma 1, con il quale si prevede la possibilita' della trasformazione delle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto in particolare, l'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che alla realizzazione dell'autonomia della soprintendenza e delle gestioni autonome si provvede con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.

384, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002, e ritenuto di adeguarsi allo stesso; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisisti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 12 marzo 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica

  1. l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

    6. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

    7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative della soprintendenza.

    8. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

    9. Il bilancio di previsione, redatto dal soprintendente, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

    10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

    11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

    12. La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio...

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