La tenace sopravvivenza del ?lavoro intermittente' nell'ordinamento italiano

AutoreVito Leccese
Pagine107-117
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La tenace sopravvivenza
del ‘lavoro intermittente’ nell’ordinamento italiano
Vito Leccese
Norme commentate: art. 1, commi 21 e 22,
l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Gli ambiti di intervento della riforma, la conservazione dei tratti fondamentali
dell’istituto e le finalità sottese alle innovazioni. - 2. Le ipotesi in cui è oggi possibile sotto-
scrivere un contratto di lavoro intermittente. - 2.1. Le ipotesi oggetto di modifica ad opera
della l. n. 92: il lavoro intermittente consentito in ragione dell’età del lavoratore. - 2.2. Segue:
il lavoro intermittente reso per periodi predeterminati. - 3. Il regime transitorio per i contratti
di lavoro intermittente già stipulati. - 4. La comunicazione preventiva del concreto ricorso al-
la prestazione intermittente e della sua durata; le istruzioni ministeriali. - 4.1. La sanzione per
il mancato invio della comunicazione.
1. Introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento ad opera del
d.lgs. n. 276/2003, agli artt. 33-401, soppresso per mano del c.d. pacchetto
welfare (l. n. 247/2007), ma prontamente rianimato dal d.l. n. 112/2008
(convertito dalla l. n. 133/2008)2, il contratto di lavoro intermittente (o a
chiamata) ha corso il rischio, nel contesto della ‘riforma Fornero’, di subire
un drastico ridimensionamento.
Andando ben oltre le modifiche che verranno tra breve descritte, infatti,
l’originaria ipotesi di riforma contemplava anche la soppressione, mediante
l’abrogazione degli artt. 34, c. 2, e 40, sia della possibilità di ricorrere a pre-
stazioni intermittenti in ragione dell’età del lavoratore, sia della facoltà del
Ministro del lavoro di determinare in via provvisoria i casi di ricorso al lavo-
ro intermittente qualora non vi provveda il contratto collettivo nazionale3.
Sennonché, a dimostrazione della forte capacità di resistenza dell’istituto
(che nei fatti, se non nella funzione attribuitagli dalla legge, può offrirsi al
mercato quale alternativa al part-time o al contratto a tempo determinato4),
1 In parte modificati dal d.lgs. correttivo n. 251/2004 e dal d.l. n. 35/2005, convertito dalla l.
n. 80/2005.
2 Per il vero, la stessa l. n. 247 (art. 1, cc. 47-50) aveva posto le basi per una limitatissima ed
eventuale rinascita dell’istituto (affidata al … soffio vitale dell’autonomia collettiva), nei settori
del turismo e dello spettacolo. Per tutti, sull’effimera disciplina dettata dal pacchetto welfare,
ALESSI, 2008; LECCESE, 2008, nonché, dopo il d.l. n. 112, LAMBERTI, 2009; MATTAROLO, 2009.
Ulteriori rinvii bibliografici, anche ai commenti relativi alla disciplina originaria, possono essere
reperiti nelle trattazioni più recenti dell’istituto (FERGOLA, 2009; MATTAROLO 2012; MORONE,
2012; VOZA, 2012; PUTATURO DONATI 2012).
3 Art. 7, d.d.l. gov. AS 3249/2012 (sul quale, con accenti fortemente critici, RAUSEI, 2012).
4 In senso critico, da ultimo, MATTAROLO, 2012, 128 e 135 s.; PUTATURO DONATI, 2012, par.
2 (anche per ulteriori rinvii).

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