DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008 -, n. 52 - Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneita'' alle specifiche mansioni, del personale della banda musicale dell''Arma dei carabinieri.

Capo I
Reclutamento del personale della banda musicale
dell'Arma dei carabinieri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, recante riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, ed in particolare gli articoli 31, 32, 33 e 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recante utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, espresso nell'adunanza del l° dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2007;

Ritenuto di non poter recepire l'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento, in quanto il grado massimo del maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 29 e dalla tabella E del citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e' quello di tenente colonnello;

Ritenuto altresi', in ordine all'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 14, comma 1, che i maestri della banda musicale dell'Arma dei carabinieri non appartengano al ruolo speciale, ma abbiano un proprio stato giuridico disciplinato dal citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e che pertanto occorra prevedere che essi possano transitare, e non permanere, nel ruolo speciale degli ufficiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. l.

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

2. I bandi di concorso stabiliscono:

  1. il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire;

  2. il termine e le modalita' di presentazione delle domande;

  3. la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;

  4. la nomina delle commissioni;

  5. i criteri per la formazione delle graduatorie.

    3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge

    31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni

    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile

    2000) recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di

    Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' il seguente:

    4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

    a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

    b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il

    Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;

    c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

    d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

    d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    .

    - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla

    Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991.

    - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.

    - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

    - La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al

    Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255

    del 29 ottobre 1999.

    - Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, e 34

    del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del

    31 maggio 2006:

    Art. 31 (Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici) (legge 9 febbraio 1963, n. 66, art. 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2). -

    1. La donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

    2. L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la

    Commissione per la parita' tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    .

    Art. 32 (Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 1). - 1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.

    .

    Art. 33 (Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza.

    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2). - 1.

    Il reclutamento del personale militare femminile delle

    Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380...

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