DELIBERAZIONE 19 febbraio 2009 - Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 34/09/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 febbraio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Visto il regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche e integrazioni approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;

Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l'effettivita' del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, e' stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilita' dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

Vista la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante «Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite»;

Vista la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007 recante «Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006»;

Rilevato che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare la potenza sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi, quale posto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 112/04 e trasfuso nella medesima disposizione del testo unico della radiotelevisione, e' rinvenibile all'art. 51, comma 1, dello stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui all'art. 4, comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti dell'Autorita' prevede il trattamento sanzionatorio (lettera b)) e afferma la competenza dell'Autorita' ponendo specifiche norme procedimentali (lettera c);

Considerata la difficolta' interpretativa - rimarcata dalla stessa Autorita' garante della concorrenza e del mercato nell'applicazione dell'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 223/1990, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, legge n. 447/1995 - della individuazione della nozione di «potenza sonora ordinaria dei programmi» e la conseguente opportunita' di definirne il contenuto attraverso una regolamentazione «tecnica»;

Considerato che l'Autorita', stante la complessita' di elaborazione della regolamentazione tecnica definitiva, ha rilevato la necessita' di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, onde pervenire alla elaborazione di una proposta volta a individuare...

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