Immissioni sonore sulla proprietà del fondo vicino, quando possono dirsi intollerabili?

AutoreAntonio Natali
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La sentenza del Tribunale di Lucca, con l’ancorare l’accertamento della tollerabilità delle immissioni1, alla stregua dei parametri indicati dal legislatore, opera una vera e propria normativizzazione del fenomeno delle immissioni.

S’introduce, dunque, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 844 c.c., un elemento (il superamento dei tassi legali) che la norma nella sua originaria configurazione non contempla.

Infatti, il legislatore del ‘42 demandava al giudice l’accertamento della tollerabilità con riguardo ad una serie di parametri, squisitamente, fattuali ovvero: la natura dei luoghi, gli usi invalsi in un determinato contesto fattuale. Ciò consente di comprendere come intenzione originaria del legislatore fosse quella di riconoscere all’interprete un ruolo primario in quel contemperamento degli interessi, di volta in volta, in conflitto, che la stessa norma richiama, tutt’ora, quale criterio ispirativo delle scelte giurisdizionali al riguardo:“Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”.

Il Giudice2, nell’economia complessiva della fattispecie, è stato, eccezionalmente, concepito, non quale autorità chiamata ad esplicitare dei comandi legislativi stringenti, già interamente delineati nei loro contenuti -peraltro, allora inesistenti nella suddetta materia -, ma quale bonus pater familias, chiamato a dettare la regola del caso di specie, sulla base delle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta. Una regola, cioè, che avrebbe dovuto tenere conto e piegarsi alla peculiarità del caso concreto, accordando tutela a quello degli interessi in gioco, fosse da considerare prevalente.

Il legislatore del ‘95, con la L. 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento”, è intervenuto a disciplinare la materia delle immissioni, relativamente all’ambito specifico dell’inquinamento acustico.

Di qui, il dubbio - che, in via interpretativa, é stato risolto mutevolmente - se la suddetta disciplina potesse interferire sull’applicazione dell’art. 844 c.c., riducendone la portata operativa, da clausola normativa, idonea a fondare poteri di amministrazione sostanziale, in capo all’autorità giudiziaria, a mera verifica dell’eventuale superamento dei tassi previsti dal legislatore, destinato ad assumere, in materia, il più limitato ruolo di “bocca della legge”.

È ovvio che, nel contesto storico-culturale che ha visto l’approvazione della norma, nel quale - data la natura essenzialmente agricola dell’economia nazionale - scarso, se non inesistente, era lo sviluppo industriale, da una parte, il fenomeno delle immissioni3 traeva origine, prevalentemente, da rapporti di vicinato; dall’altra, non esisteva ancora una normativa tecnica, idonea a fissare limiti e parametri.

Non v’è chi non veda la stretta connessione fra i due fenomeni, dal momento che la sporadicità del fenomeno delle immissioni, non aveva occasionato studi specifici sulla materia.

Invece, in un contesto, qual è quello, attuale in cui - in conseguenza del mutato assetto dell’economia, si assiste ad una moltiplicazione dei fenomeni di immissione - il legislatore è intervenuto con una normativa specifica.

Orbene, come deve ricostruirsi il rapporto fra la normativa codicistica e quella statale? In termini di specialità, con conseguente prevalenza della seconda sulla prima o di reciproca autonomia, con conseguente salvezza dei rispettivi ambiti operativi?

La risposta a tale quesito richiede una breve ricostruzione dell’iter storico della norma codicistica e delle sperimentazioni applicative che l’hanno riguardata.

In primis, non può obliterarsi quell’orientamento interpretativo che, muovendo dal presupposto, oramai superato, dell’inesistenza di un parametro costituzionale cui ancorare, la tutela dell’ambiente, riconosceva alla norma in questione la funzione di strumento preposto alla tutela del bene - ambiente.

Si ricorderà come tale iniziale approccio esegetico sia stato superato4 in conseguenza, da una parte, di una rivisitazione concettuale dell’art. 32 Cost., concepito ab origine quale norma a tutela della salute e che, successivamente, con una evidente eterogenesi dei fini, è stato riconosciuto come funzionale all’ulteriore bene della salubrità ambientale; dall’altra, della ricollocazione dell’art. 844 c.c., nell’alveo dei rapporti dominicali.

D’altra parte, in tal senso, deponeva la collocazione sistematica della norma inserita, tra quelle a tutela della proprietà individuale.

Tale ridimensionamento della portata operativa della norma codicistica non era stata scevra da censure.

Il combinato disposto degli art 32 Cost, nella sua rinnovata veste di norma, immediatamente precettiva, a tutela dell’integrità del bene ambientale, quale necessario presupposto per la salute della Persona e dell’art. 2043 c.c. poteva consentire il ristoro del danno5 all’ambiente, quando già consumato, ma non anche il promovimento delle iniziative di tutela, necessarie al fine di impedire la compressione del bene della salubrità ambientale. Bene che per la sua natura non era conciliabile con una tutela di carattere successivo e monetaria.

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L’art. 844 c.c, invece, assicurava, alla vittima delle immissioni, il ricorso allo strumento dell’inibitoria, esercitabile nei confronti del proprietario dell’immobile, ma anche dell’autore materiale delle immissioni, sprovvisto della qualità di dominus dell’immobile (ad es. del conduttore, dell’usufruttuario, ecc.); ciò in quanto allo stesso deve essere imposto un mero non facere, che non implica alcun atto di disposizione della res.

Peraltro, per taluni, la suddetta azione sarebbe esercitabile anche in via d’urgenza, unico rimedio confacente alla...

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