Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il ...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

  4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 31 luglio 2005

    CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5432)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 19 novembre 2004.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, X e XI.

    Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio 2005, 3, 9 e 15 marzo 2005.

    Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

    Senato della Repubblica (atto n. 3471)

    Assegnato alla 3™ commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005, con pareri delle commissioni 1™, 2™, 4™, 5™, 6™, 10™ e 13™.

    Esaminato dalla 3™ commissione il 14, 22 e 29 giugno 2005, 5 e 6 luglio 2005.

    Esaminato in aula il 6 e 7 luglio 2005 e approvato il 28 luglio 2005.

Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti, esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonche' l'importanza di tutelare l'incolumita' fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive, nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi,

hanno convenuto quanto segue

Art. 1.

Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

A tal fine la Parte italiana assistera' gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attivita' sara' in seguito denominato ´Assistenzaª.

Art. 2.

L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi

smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare; riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari; bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive; creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono

per la Parte Italiana - Ministero delle Attivita' Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Societa' Gestione Impianti Nucleari ´SOGINª di provvedere al coordinamento generale

e allo svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo; per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.

Art. 4.

  1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato ´Comitatoª. Il Comitato e' costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumera' la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti. Il Comitato e' convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di

    garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione; vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche; individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo; dirimere le controversie che dovessero...

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