DECRETO 8 Novembre 2007 - Definizione delle modalita' di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito;

Visto, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'anno 2007, attribuiscono ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, rispettivamente, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario e un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico;

Visto il comma 3 del medesimo art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l'erogazione del beneficio tributario di cui ai commi 1 e 2, istituisce un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro;

Visto il comma 4 dello stesso art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, nonche' sono stabilite le modalita' di erogazione del predetto beneficio tributario e quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 44;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 11 e 12 concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta e le detrazioni per carichi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Sentita l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli aspetti gestionali connessi all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale con riferimento all'attribuzione del beneficio tributario di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 ai titolari di trattamenti pensionistici;

Tenuto conto della necessita' di individuare i soggetti beneficiari del beneficio tributario di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 nel rispetto della dotazione del Fondo appositamente istituito;

Ritenuta l'opportunita' di...

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